Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/506

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trovato diversa da quella che si raccoglie dalla descrizione, può scegliere una rubrica o titolo inesatto della sua irven- zione, ece., ecc. In tutti questi casi il capo dell’ufficio nen rifiuterebbe l’attestato, ma preliminarmente inviterebbe la parte a rettificare la sua domanda.

Abbiamo tolta l’idea fondamentale di questo provvedimento dalla legge americana e dalla inglese (1).

Il rifiuto o l’invito summenzionati, ristretti ai casi formal. mente preveduli, e tutti estrinseci all’importanza o alla novitá del trovato, mentre non valgono mai ad impedire l’attuazione di qualsiasi industria nuova sotto il pretesto di essere impos- sibile a praficarsi e di poco momento, possono nel tempo stesso giovare all’inventore ed al pubblico. All’uno facendogli evitare spese giudiziarie e condanne; all’altro impedendo un’ industria vietata o una privativa che dopo la sua conces- sione non potrebb’essere dichiarata nulla, senza lo esperi- mento di azioni giudiziarie penose pei convenuti e piene di fastidio per gli attori.

Nulladimeno noi vedemmo lá dove disaminammo in genere questa parte della legge, che il potere di rifiutare un atte- stato sarebbe esorbitante, se fosse conceduto assolutamente ad un individuo, sia ministro sia ufficiale a ciò destinato, e che per l’opposto molti inconvenienti deriverebbero dallo esame preliminare d’ogni domanda eseguito per sistema da un corpo composto di piú membri.

A conciliare questi termini opposti e risclverliin una forma di procedura piú convenevole, dicemmo che sarebbe stato opportuno di conferire ad un ufficiale peculiare un primo esame, e al una Commissione composta di uomini tecnici e nominata per ogni caso speciale la revisione del suo avviso, ove fosse sfavorevole. L’articolo 43 è destinato a compiere questo concetio,.

Se il postulante non vuol condiscendere all’invito fattogli dal capo dell’ufficio o non intende di acquetarsi al rigetto della sua dimanda, reclameri, e il sue reclamo verrá esami- nato da una Commissione composta d’individui scelti dal mi- nistro, nen a suo pieno arbitrio, il che potrebbe in certi casi

‘ preoccupare il reclamante, ma sí fra determinate categorie

d’individui, e propriamente fra quelle ove è da presumere che sieno e dove realmente sono uomini degni di tutta la possibile fiducia e di grande considerazione, sí per altezza e specialitá di sapere, e sí per sociale e morale condizione.

Nel numero dei membri di siffatta Commissione abbiamo compreso un giureperito, atteso che spesso le quistioni loro conimesse saranno ad ua tempo legali e tecniche, e che ogni quistione tecnica è da esaminarsi nei termini e fra i limiti posti dalla legge.

Ove poi trattisi d’invenzione creduta contraria alle leggi, alia morale o alla sicurezza pubblica, abbiamo inaltre richiesto che venga consultato l’avvocato fiscale, sí perchè questa è

(1) «Mase da questo esame risulta pel commissario la prova del contrario di ciò che è prescritto (vale a dire che l’inven- zione non sia nuova nè sufficientemente utile) o che la descri- zione è difettosa o insufficiente, egli ricuserá la patente o in- formerá il petizionario, dandogli brevemente le indicazioni o le spiegazioni necessarie, sia per rinnovare la dimanda, sia per restringerla a ciò che la sua invenzione ha di nuovo.»

Questa facoltá conceduta al commissario delle patenti dal- l’articolo 7 dello Statuto americano del 1836 è troppo ampia.

L’ultimo Atto inglese nell’articolo 8 dice: < Se il titolo della invenzione o la specificazione provvisoria fossero troppo estese o insufficienti, il magistrato (commissario) potrá csigcre la loro rettificazione.»

maleria di sua giurisdizione, di sorte che a lui competerebbe Pazione giudiziale se l’invenzione proibita venisse attuata, e sí perchè il capo dell’ufficio centrale possa talvolta confortare la sua opinione con l’avviso di quell’ufficiale giudiziario, e tal altra volta emendarla ed astenersi dal dar corso al suo provvisorio rifiuto. Infine nel caso di cui ragioniamo, essendo principale la parte legale della quistione e subordinata la parte tecnica, è pur necessario che al veto dell’urico giurista, membro di ciascuna Commissione, sia congiunto un parere preliminare del naturale invigilatore di tutto c’ò che può of- fendere l’ordine sociale.

Del resto queste Commissioni saranno nella pratica rare volte convocate, poichè rare volte il capo dell’afficio fará uso d’una facoltá il cui esercizio può cadere sotto la censura di uomini speciali, e piú rare volte ancora coloro che dimandano la privativa s’opperranno al suo avviso. Otre a che noi siamo convinti che basta quesi’organamento di parziale esame per evitare che vengano prodotte domande sconce o estranee alle materie industriali. Anzi è questo il principale rigrardo pel quale vi raccomandiamo l’adozione del sistema che ci fac- ciamo a sottomettervií,

Ul deposito di 50 lire nel caso di reclamo ha il duplice scopo di non farne produrre di quelli che non abbiano qualche fon- damento di ragione, e di sopperire alle spese che occasiona la loro disamina.

A nessuna poi parrá ingiusto che il depusito sia restituito al reclamante, se la Commissione avvisa che egli ha ragione. Ma Particolo 45 contiene nel secondo suo periodo una pre- scrizione di molto rilievo.

Ivi è detto che, sela Commissione respinge il reclamo, Pat- testato sará negato. Vale a dire che, se a prescindere sempre dall’esame tecnico-industriale, la Commissione crederá che realmente il postulante è incorso in uno dei casi preveduti dagli articoli 39 e 40, la domanda sará rigetiata, il che nona toglie che possa essere poi modificata e riprodotta.

Inevitabile conseguenza di uno dei mancamenti prevedati nel primo dei citati articoli debb’essere questo definitivo ri- fiuto; perchè ciascuno di essi fa venir meno un requisito ne- cessario per ottenere un attestato. Ma a ialuno potrá sem- brare troppo dura cosa il negarlo per uno degli inadempimenti secondari che motivarone un semplice invito di rettificazione.

Però, se a questo invito non fu risposto, e se anzi contro di esso venne avanzato reclamo, si può essere certi che il man- camento non provenne da incuria o da errore. Ora, siccome tanto vale, per esempio, esibire pensalamente una descrizione o una rubrica inesatta, oscura o difettosa, e non volerla ret- fificare, quanto non esibirne alcuna; cosí è nestro avviso che non si possa distinguere tra i casi preveduti dali’articolo 39 e quelli ond’è parola nell’articolo 40, allorchè fu reclamato contre l’invito di rettificazione e fu pronunciato sul prodotto reclamo.

Esponendo rapidamente il modo secondo il quale sará pro- ceduto nel conferire un attestato, abbiamo lasciato in disparte gli articoli 57 e 38, i quali trattano di materia soggelta a grave disputazione.

Le Commissioni che dal 1828 sino al 18453 erano state successivamente incaricate dal Governo francese di compi- lare un progetto di legge sui brevetti d’invenzione, avevano opinato di escludere i brevetti per qualunque specie di me- dicipale, noncliè di cosmetico 0 di nuove preparazioni di com- mestibili e bevande risultanti da mischianza di materie nofe. Il Ministero non accettò questa esclusione; ma le Caniere la ammisero, limitandola alle sole composizioni farmaceutiche e rimedi d’ogni specie.