Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/523

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con atti intimati nei domicili eletti o reali indicati nei pro- cessi verbali di deposito.

Art. 42. Fra quindici giorni dopo seguita l’intimazione, il richiedente o il suo mandatario potranno supplire le man- canze, ovvero reclamare contro il rifiuto o la sospensione.

Le carte destinate a supplire le mancanze od il reclamo saranno depositate sia nella segreteria dell’intendenza, sia all’ufficio incaricato presso 11 Ministero, e di questo, ece., il resto dell’artirolo come nel progetto del Ministero.

Art. 43. Il ministro affiderá l’esame dei suddetti reclami ad una Commissione composta di quindici membri, cioè di tre individui appartenenti alla magisiratura inamovibile o alla facoltá di leggi della regia Universitá di Torino e di do- dici altri scelti:

4° Tra i componenti la classe di scienze fisiche e matema- tiche dell’accademia delle scienze;

2° Tra i professori e dottori della facoltá di simiglianti scienze nella regia Universitá;

3° Tra i professori delle scuole tecniche.

I membri della suddetta Commissione saranno nominati an- nnalmente dal ministro.

La Commissione si dividerá in tre sezioni (meccanica, fisica, chimica), ognuna delle quali sará composta di uno dei tre membri giureperiti e di quattro altri membri tecnici.

Ogni reclamo sará esaminato dalla sezione indicata dalla natura della privativa dimandata.

Nel caso che Pavviso della sezione non sia pronunciato al- l’unanimitá, esso sará riveduto dall’intiera Commissione,

Se trattasi d’invenzione creduta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, verrá inoltre consultato l’avvocato fiscale, ed il suo parere sará comunicato alla Com- missione incaricata dell’esame del reclamo,

Art. 44, Identico al’articolo del Ministero.

Art. 85. Se Pavvisa, di cui neli’articolo 43, sará favorevole al reclamante, l’ufficiale incaricato rilascierá l’atlestato, ecc., i resto dell’articolo come nel progetto del Ministero.

TITOLO III

TRASFERIMENTO DELLE PRIVATIVE.

Art. 46. Ogni atto di trasferimento di privativa dovrá es- sere registrato al Ministero e pubblicato nella gazzetta uffi- ciale del regno a spese del richiedente,

Il trasferimento non avrá effetto, rispetto ai terzi, che dalla data della registrazione.

Art. 47. I due primi alinca come nell’articolo del Mini- siero.

2° La data e la natura del fitolo che si presenta e, ove sia stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che l’ha ricevuto;

3° La data dell’insinuazione, quando ebbe luogo ;

4° La dichiarazione precisa dei diritti trasmessi;

3° La data della presentazione di esse note, che sará quella della registrazione.

Art. 48, Questa presentazione avrá luogo presso una delle segreterie delle intendenze, o presso l’ufficio incaricato.

In entrambi questi casi il titolo sará restituito alla parte, dopo di esservi siato apposto il visto per la registrazione, sottoscritto o dall’intendente o dal capo dell’ufficio inca - ricato.

Nella segreteria dell’intendenza ove fu eseguita la pre- sentazione, sará in apposito registro trascritto il contenuto delle note prescritte nell’articolo precedente, e conservata

una di esse note, inviando senza indugio l’altra all’ufficio predetto.

Saranno ivi trascritte e conservate fritte le note, siano di- rettamente esibite, sieno trasmesse dafle infendenze.

Art. 49. Se i diritti derivanti da un attestato sono trasfe- riti per intiero ad una sola persona, questa sottentra all’ob- bligo di pagare la tassa; se a piú persone collettivamente, queste sottentrano in solido a s’mile obbligo; se sono par- zialmente trasmessi a piú persone, o solo in parte alienati, non è preso registro del titolo di trasmissione, se non si pre- senta, contemporaneamente al titolo, la ricevuta da cui ri- sulti il pagamento nelle pubbliche casse d’una somma uguale alle restanti annualitá di tassa.

TITOLO IV.

CONSERVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI CHE RISSUARDANO GLI ATTESTATI DI PRIVATIVA.

Art. BO e BI. Identici agli articoli del Ministero.

Art. 52. Un esemplare della descrizione e dei disegni sará depositato presso l’ufficio incaricato, ma nen, ecc., il resto come nel progetta del Ministero.

Art, 53. Identico all’articolo del Ministero.

Art. 54 Ogni sei mesi saranno inoltra testualmente pub- blicate le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni 0 sco- perte munite di privativa nei semestre precedente.

Ji capo dell’ufficio incaricato daí ministro può ordinare, ece., come nell’articclo del Ministero.

Art 55, Una copia degli elenchi ordinati per materie, delle descrizioni e dei disegni pubblicati verrá inviata a cia- scuna intendenza ed a ciascuna Camera di commercio, nelle cui rispettive segreterie potrá essere consultata da ognuno.

TITOLO V.

NULLITÀ ED ANNULLAMENTO DEGLI ATTESTATI.

Caro I. — Cause di nullitá e di annullamento.

Art. 56, Le disamine ed i giudizi preliminari non coprono le nullitá di un attestato.

Art. 87. È nullo un attestato:

4° e 2° alinea come nel progetto del Ministero.

3° Se il titolo dell’invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto ; °

4° alinea come nel progetto del Ministero.

5° Se l’invenzione o scoperta non è nuova, ecc., il resto dell’articolo come nel progetto del Ministero.

Art. 48. Identico all’articolo del Ministero.

Capo II. — Esperimento delle azioni per nullitá e per annullamento.

Art. 59. Identico all’articolo del Ministero.

Art. 60 Se giá due volte, sopra istanza e nell’interesse di private persone, fu pronunziata Ja nullitá o l’annullamento parziale di un attestato, ece., il resto dell’articolo come nel progetto del Ministero,

Art. 61 e 62. Identici alla proposta ministeriale.

Art. 63, Il Ministero pubblico fará pervenire al Ministero di finanze, per mezzo, ecc., come nell’articolo del Mini- stero.