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sessione del 1853-54


fine nulla osterebbe a che, per escludere ogni più lieve timore, ciò fosse nel contratto medesimo espressamente dichiarato. Allorquando poi gli esperimenti siansi eseguiti con esito felice, e se a quell’epoca in cui la macchina sarà fatta di pubblica ragione, ed applicata, niun altro inventore, nè il Governo stesso avranno riclamato, in allora diciamo che l’ipotesi che la macchina proposta non sia una invenzione sarà divenuta moralmente impossibile.

Le cose ora esposte palesano il voto della Commissione sulla petizione del signor Piatti, che le venne comunicata, Egli allega che una parte della invenzione dei tre signori ingegneri fu da lui stesso in prima inventata e pubblicata colle stampe. Se si riguarda all’interesse particolare del petente, non v’ha dubbio che la Camera non potrebbe su di questo oggetto dare alcun provvedimento, Che se si ha riguardo all’interesse dello Stato in relazione al presente contratto, le cose sopra esposte provano che neppur l’ipotesi al petente favorevole sarebbe ragione sufficiente a rigettare il contratte di cui è discorso, avuto riguardo al modo condizionale con cui è concepito.

Rispetto alla questione fin qui discussa, rimane solo a notarsi che inammessibile sarebbe il sistema pel quale si volesse rigettare il proposto contratto, incaricando uomini dell’arte di perfezionare macchine già conosciute, onde ottenere che diano l’effetto che dalla macchina dei tre signori ingegneri si spera di ottenere, stanziando a tal fine apposite somme nel bilancio. È innanzitutto a notarsi che una tale proposta inchiuderebbe l’ammessione, che non esistano ancora macchine dalle quali già si ottengano i medesimi risultamenti, Nè può inoltre parere ammessibile un sistema pel quale, con ispreco di tempo e di danaro, si andasse cercando una cosa che già fosse stata trovata. Nè parimente si potrebbe addurre in appoggio del medesimo una presunta economia nelle spese, poichè le invenzioni, come già si disse, non possono farsi nè da Commissioni, nè per ispeciale mandato in capo a certe determinate persone. Oltrechè un tale sistema è praticamente impossibile, non potendosi obbligare ii supposto mandatario a palesare l’invenzione che avesse fatta, né impedirgli di comunicarla ad altri che ne ottenesse poi il brevetto d’invenzione in proprio capo. Ond’è evidente che un tale sistema, oltre agli appunti ora fatti, non avrebbe altro effetto fuor quello di produrre una notevole e dannosa perdita di tempo, ed un ragguardevole spreco di denaro, senza dare speranza o guarentigia di conseguirne alcun utile risultamento,

Risolte per tal modo le questioni generali e pregiudiciali, la Commissione passò ad esaminare il sistema del contratto nei suoi principali elementi. Essa ha considerato che attualmente io Stato esercita con molto dispendio il tronco di strada che attraversa i Giovi, e che dai metodi attualmente conosciuti ed applicati non si potrebbe sperare di ottenere in verun altro modo una notevole diminuzione di una tale spesa. Ma esistono ingegneri, i quali allegano di possedere un mezzo di locomozione ed una macchina apposita, per la quale si otterrebbe un ragguardevolissimo risparmio nelle dette spese, oltre ad altri vantaggi, e questa macchina, in dipendenza del privilegio da essi ottenuto, costituisce una privata loro proprietà.

Cotesti ingegneri propongono che il Governo permetta di fare esperimenti di applicazione del loro sistema sui Giovi, e si obbligano a sopportarne eglino stessi le spese, ove i detti esperimenti non abbiano un esito felice. E nel caso di favorevole risultamento dell’esperimento e di un giudizio da pronunziarsi dopo il medesimo da uomini competenti, estensibile anche alla probabilità che un tale sistema possa poi utilmente continuare ad essere adoperato, propongono che sia attuato il loro metodo a spese dello Stato, ma colla condizione che gli interessi del capitale a tal fine speso siano prelevati a favore dello Stato dal risparmio prodotto dalla applicazione del loro metodo; e che il residuo della differenza tra le spese di esercizio col loro metodo e quelle cagionate dal metodo attuale sia diviso e lucrato in parti eguali fra essi e lo Stato per lo spazio di anni 15, corrispondente alla durata del loro privilegio, riservata però allo Stato la facoltà di applicare qualsivoglia altro miglior metodo, ove venisse trovato, e colla cessazione in tal caso di ogni diritto dei detti ingegneri, anche prima della scadenza dei 15 anni,

La maggioranza della Commissione credette accettabile un tale sistema, perocchè col medesimo lo Stato non arrischierebbe veruna somma per gli esperimenti, non si impegnerebbe a spendere grossi capitali prima di avere avuto le opportune guarentigie intorno alla riuscita dell’applicazione di quel metodo ai piani inclinati dei Giovi, ed, anche nel caso che venisse effettuata la detta applicazione, i capitali a tal fine impiegati frutterebbero l’interesse risultante dal prelevo sopra indicato..

Ond’è che lo Stato in sostanza non ispenderebbe nulla; ma, facendo per una parte un impiego fruttifero di capitali, e solo prestando il proprio suolo, verrebbe a partecipare alla metà dei risparmi netti prodotti dall’applicazione della invenzione della quale si tratta.

Nè parve alla Commissione che persuader dovesse una contraria sentenza l’addottole riflesso, che i risparmi prodotti dall’applicazione del detto metodo ai Giovi possano essere di gran lunga maggiori di quelli stimati dal signor ministro nella sua relazione intorno al presente progetto di legge; poichè, se in tal caso crescerebbe notevolmente la parte assegnata dal contratto al Governo, ragion voleva che un eguale aumento andasse anche a benefizio degli autori della invenzione, e l’equità del sistema si dovesse giudicare, non già dalla entità del guadagno che farebbero gli inventori, ma dalla proporzione adottata per la divisione dell’utile netto fra essi e lo Stato, e dalla libertà che acquisterebbe lo Stato di appropriarsi l’intiero lucro dopo la scadenza di 15 anni, ed anche prima, ove venisse trovato un metodo migliore.

Venendo ora al modo con cui codeste basi del contratto furono attuate mediante i vari articoli de’ quali il medesimo si compone, la Commissione credette opportuno di fare al medesimo alcune variazioni ed aggiunte, dirette od a meglio spiegare le clausole del contratto stesso, od a provvedere, nell’interesse dello Stato, a qualche caso, il quale nel progetto non fu contemplato.

La Commissione fu innanzitutto chiamata ad esaminare se non fosse opportuno l’esprimere nel contratto che, scaduto il quindennio indicato nel medesimo ed al quale si limita il privilegio degli inventori, il Governo avrebbe avuta piena facoltà non solo di continuare ad applicare il sistema di cui si tratta al passaggio dei Giovi unicamente per proprio conto, ma ben anco a qualsivoglia altra strada ferrata propria dello Stato o dal medesimo esercitata. Però essa, considerando che la limitazione di 15 anni posta nel contratto relativo al passaggio dei Giovi non creava verun vincole al Governo, oltre quello che gli può venire, per le altre linee, dal privilegio, d’invenzione, e che, cessato il privilegio, non è possibile l’immaginare che allo Stato si contendesse quella libertà di applicare il metodo dei tre ingegneri, la quale indubbiamente spetterebbe a qualsivoglia privato, fu d’avviso che una tale aggiunta fosse affatto superflua, massime dappoichè nella