Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/545

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o veramente coll’estendere la facoltá delle Camere di Gonsi- glio e delle sezioni di accusa in guisa che sieno autorizzate a ponderare le circostanze emergenti dall’istruzione scritta; tantochè, senza piú attenersi strettamente al solo titolo del reato, secondo il Codice penale, possano fare giusta stima delle circostanze, e, caratterizzando il reato, non piú in a- stratto, ma in concreto, sieno per ciò solo abilitate a rinviare la causa ai giudici competenti a pronunciare le adeguate pene.

Ii primo mezzo non sarebbe attuabile senza una generale revisione del Codice penale; ed il Ministero non vorrebbe ora maggiormente inoltrarsi nella via delle singolari riforme che potrebbero di leggieri scompaginare tutta l’economia delle pene.

lí secondo mezzo è, a suo credere, il meglio appropriato, perchè lascia intatto il sistema del Codice penale, e neanco immuta essenzialmente le regole di competenza statuite nel Codice di procedura, ma viene a modificarle ed esplicarie con innegabile utilitá, ed in modo piú conforme al vero ed ai giusti rapporti delle cose, riuscendo cosí ad impedire che sia giudicato qual crimine e con la consueta solennitá dei giu- diziali criminali un fatto che, in realtá e secondo giustizia, nen voglia essere punito che colle pene proporzionate ai de- litti. .

Nè questo mezzo può dirsi un nuovo trovato, per cui il du- bitare ed il sostare sia miglior consiglio, avendo giá per sé l’autoritá dell’esempia e l’esperienza fattane lá nel Belgio, ove la legge piú recente del 15 maggio 1849 venne confermando e generalizzando ciò che per alcuni reati aveva giá statuito Ja legge 13 maggio 1858.

L’articolo 26 di questa prima legge portava che, trattan-

. dosi di un fatto punibile con la reclusione, qualora la Camera di Consiglio fosse stata d’avviso, a voti nnanimi, che si po- tesse commulare Ja detta pena in quella del carcere in via di applicazione dell’arresto 9 settembre 1844, avrebbe potuto rinviare l’imputato avanti il tribunale di polizia correzionale, specificando le circostanze attenuanti ed il danno causato, e che la Camera d’accusa avrebbe esercitata la stessa facoltá a semplice maggioranza di voti.

E l’articolo 4 della legge 18 maggio 1849 venne a stabilire in termini piú generali che, in tutti i casi nei quali non vi sarebbe luogo a pronunciare che una pena correzionale, 0 per ragione di qualche scusa, o per circostanze attenuanti, come pure nei casi in cui dovrebbonsi applicare gli articoli 66 e 67 del Codice penale, la Camera di Consiglio, all’anani- mitá dei suoi membri, e con erdinanza molivata, potrebbe rinviare l’impuiato al tribunale correzionale ; e che la stessa facoltá potrebbe esercitarsi a semplice maggioranza di voti dalla Camera di accusa.

Se nel Belgio, ove la instituziune delle Assisie e dei giurati è giá antica, ove la superficie territoriale è alquanto piú an- gusta e la popolazione piú frequente, ed ove le comunicazioni, a cagione delle strade ferrate che solcano per ogni verso quei piani, sono piú facili e spedile che non sieno ancora fra di noi, si trovò utile cosí fatto spediente, giacchè nei dibatti= menti, convien dirlo, di quella legge dominò sovranamente il riguardo dell’economia, perchè non potremmo abbracciare lo Stesso noi che ci troviamo in menoagiate condizioni e sen- tiamo ognora piú il peso delle crescenti spese ? Però, lasciando anche stare il riguardo dell’economia, la innegabile celeritá che ne seguirebbe, e le raccorciate detenzioni degli imputati che di presente stanno stipati nelle carceri delle cittá ove siedono i magistrati d’Appello, ivi aspettando per mesi ed anni la loro sentenza, sono tali ragioni di utilitá che rendono per sè accettabile e desiderabile la legge.

Nella Sessione parlamentare dell’anno 1852 l’onorevole de- putato Astengo proponeva in questo recinte un progetto di legge formato, come egli diceva, sul tipo della legge belgica; e la Camera, quantunque il chiarissimo mio predecessore non si opponesse alla proposta, e solamente chiedesse che ne fosse differita la discussione negli uffizi, finchè gli fosse dato di proporre qualche modificazione al Codice di procedura cri- minale che egli stava meditando, non stimava di prenderla in congiderazione.

Ma il pensiero di modificare le regole di competenza nel senso della legge belgica si è di poi maturato nei Consigli del Governo, ed ora il Ministero non esita a riprodurlo fidente- mente, correndo però qualche notevole divario tra l’attuale

progetto, la legge belgica e la detta proposta, della quale si

discorse nella tornata di questa Camera del 10 dicembre 1852.

Prima di venire a questa deliberazione il Ministero non dissimulò a se stesso le obbiezioni che potrebbe incontrare.

Non doveva però ritenerlo la considerazione dedotta dalla qualitá delle attribuzioni date dalla legge alle Camere di Con- siglio ed alle sezioni di accusa, perchè se allo stato delle cose è indubifato che non possono avviarsi nell’indagine delle cir- costanze attenuanti, in quanto possano queste indurre una diminuzione o commutazione di pens, ciò tuttavia non esclude che una nuova legge conceda loro cosí fatto potere, sempre- chè il consentano le risultanze dell’istruzione scritta, di ca- ratterizzare opportunamente il reato, in guisa che venga a rendersi inevitabile l’applicazione delle pene correzionali in- vece delle criminali, ovvero di quelle di polizia in luogo delle correzionali.

Nè manco poteva ritenerlo la considerazione che per sif- fatto modo vengano intaccati i principii fondamentali della nostra legislazione penale, perocchè il rinvio ai tribunali cor- rezionali o di polizia, nei casi ai quali accenna la presente legge, potendo ordinarsi allora soltante che dovrebbesi, a te- nore del Codice penale, passare dalle pene superiori alle in- feriori, ognun vede che il sistema dello stesso Codice rimane tuttavia illeso, poco importando che l’applicazione della pena dei carcere venga fatta in simili cagi piuttosto da un magi- strato di Appello o da una Corte di assisie che da un tribu- nale di prima cognizione, la di cui competenza viene in tale guisa piú esattamente conformata alla natura delle cose, do- vendosi realmente avere per semplici delitii di cognizione degli stessi tribunali quei reati che sono giudicati meritevoli di pene correzionali.

La piú speciosa delle difficoltá che si mettesse in campo, e che gli oppugnatori di questa legge non cesseranno forse di riprodurre, in ciò consiste che la facoltá data alle sezioni di accusa ed alle Camere di Consiglio fará che si presti agli atti dell’istruzione preparatoria una fede incompatibile col si- stema delie» pubblicitá dei dibattimenti, e che l’apprezzamento delle circostanze attenuanti ed il conseguente rinvio della causa, a tenore di questo progetto di legge, venga a costi- tuire un pregiudicio della causa non ancora dibattuta e di- scussa, per cui rimanga in certo modo vincolata, quanto al- l’applicazione delle pene, la libertá del giudizio.

Giova però considerare che la pubblicitá dei dibattimenti risguarda principalmente l’interesse degli accusati, e che, sotto a questo rapporto, costituisce una garanzia costituzio- nale a pro dei singeli cittadini; laonde nen avverrá mai che

un imputato muova lagnanze perchè i giudici dell’accusa ab-

biane rilevato il concorso a suo favore di circostanze talmente attenuanti che rendessero a loro senno necessario il passaggio dalle pene maggiori alle inferiori.