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SESSIONE DEL 1858-54

Forse che si potrebbe talvolta supporre negli imputati il desiderio, nel supposto che le Assisie venissero instituite coi giudici del fatto, di essere giudicati piuttosto dai giurati che dai soli tribunali, ma non occorre per ora di discutere una simile obbiezione, che, all’uopo, potrebbe essere giustamente redarguita di troppa esagerazione,

A fronte delle garanzie, che di ragione spettano ai singoli cittadini, stanno invero le rispettabili esigenze della sicurezza sociale, a cui sono meritamente dovute le piú vive sollecita- dini del legislatore; ma la sicurezza sociale sará ognora ba- stevolmente raccomandata ai giudici della sezione di accusa, non essendo presumibile che vogliano essi, con improvvido rilassamento, consentire unanimi ad un rinvio, il quale nou sia seriosamente giustificato dalla veritá delle cose.

Le risultanze dell’istruzione preparatoria e scritta ben pos- sono variare nei pubblici dibattimenti ; valga però il vero, i cangiamenti è piú probabile che intervengano a pro dell’ac- cusato in grazia delle deposizioni dei testimoni che siensi di poi uditi a difesa. E frattanto, nella generalitá dei casi a cui deve por mente il legislatore, non è a dubitarsi che si possa fondatamente deferire alle deposizioni dei testimoni sentiti prima dell’accusa, perchè al postutto il rinvio degli accusati al tribunale correzionale od a quello di polizia, secondo il concetto di questa legge, non potrebbe mai indurre la loro impunitá, ciò che sarebbe da fuggirsi ad ogni modo, ma l’ap- plicazione di un diverso gefiere di pena. Senza di che, come si vedrá fra poco, l’articolo 4 provvede anche alia possibilitá del caso in cui la reitá dell’imputato venga ad essere aggra- vata dalie orali deposizioni.

Si vorrá poi rivocare in dubbio latilitá che il Governo at- tende da questa legge dal lato dell’economia, e si dirá che, ampliando la competenza dei tribunali, crescerá anche il nu- mero delle appellazioni ; ma oltre che nei casí di assolutoria, che pure frequentemente occorrono, non vi sará appello, se non raramente per parte del pubblico Ministero, conviene anche ritenere che di regola nelle cause di appellazione non si ascoltano nuovamente i testimoni, salvochè il magistrato ciò creda assolutamenie inaispensabile alla dilucidazione del fatto (articolo 342 del Codice di procedura criminale),

E sia pure che in fatto di legislazione bisogna conservare la puritá dei principii, il Ministero crede di avere giá dimo- strato che, per un eccessivo rigorismo, non si dovrebbe pri. vare lo Stato di un ingente benefizio, è che i principii del Codice penale e del Codice di procedura criminale non saranno con questa legge essenzialmente lesi.

L’articolo 1 comincia a stebilire la regola generale che i minori degli anni 14, non aventi complici maggiori di tale etá, saranno giudicati in via correzionale, perchè, secondo gli articoli 93 e 94 del Codice penale, la maggiore delle pene che possa applicarsi a tali persone, ancorchè si tratti di cri- mini punibiti in via ordinaria nel capo, è quella dell’ergastolo, che è pure annoverata fra le correzionali.

Questa prima disposizione del progetto consente pure, ma solamente in parte, coil’articolo 12 della legge francese 28 aprile 1852, che venne a sostituirsi all’antico articolo 68 di quel Codice penale.

Dato pure che il minore degli anni 44 abbia agito con di- scernimento, se non vi seno complici, giacchè essendovene non si potrebbe per aleun modo operare la disgiunzione delle cause, non pare dicevole che un accusato di sí tenera etá, del quale giova sperare un perfeito ravvedimento, venga solo ad assidersi sui banchi ove siedono d’’ordinario i piú grandi delinquenti; E perché in simili casi deve bastare l’ac- certamento dell’etá dell’imputato ad ordinare il rinvio della

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cansa al tribunale correzionale, esso rinvio deve essere ob» bligatorio, e vuol essere anche ordinato dalla Camera di Con- siglio.

Nell’articolo 2 si abbracciano tutti i casi nei quali, a te- nore del Codice penale, deggiono o possono applicarsi ai reati, ancorchè qualificati crimini, penedi correzione; e si fa prima- mente menzione dell’etá e dello stato di mente degli imputati, accennando cosí all’articolo 95 e seguenti di esso Codice, Par- lasi quindi degli imputati punibili, a tenore di legge, col solo carcere; e qui si potrebbe citare ad esempio la disposizione dell’articolo 604, Parlasi inoltre dei ensi in cui si faccia Inogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio. dalla relegazione o dalla reclusione alla pena del carcere; e sí potrebbero citare molte disposizioni dello stesso Codice, e segnatamente quelle degli articoli 162, 165, 200, 341, 425, Kil, ecc. ; ma piú di tutti farebbe al proposito l’articolo 727 nella prima parte e nel secondo alinea, per cui, in totti i reati contro le proprietá, qualora il danno non ecceda le lire 2%, e concorrano altre circostanze attenuanti, è data al giu- dice la facoltá di diminuire le pene, passando dalla reclusione al carcere.

In tutti questi casi il rinvio non sará obbligatorio, ma so0- lamente facoltativo ; ed invece che la legge belgica attribui- sca tale facoltá alla Camera di Consiglio, purchè visia unani- mitá di voti, ed alla sezione d’accusa alla semplice maggio- ranza, l’attuale progetto vuole che essa facoltá spetti esclusi- vamente alle sezioni d’accusa, e richiede l’unanimitá dei voti quando la sezione è solamente composta di tre giudici.

La cognizione dei crimini essendo dal nostro Codice di pro- cedura attribuita ai soli magistrati di Appello, è parnio piú conveniente, sempreché il titolo del reato sia un crimine, di lasciare alle sole sezioni di accusa, che fanno parte degli stessi magistrati, e vengono in certi limiti esercitando la giu- risdizione che da essi appartiene, ia facoltá del rinvio, nie- gandola alla Camera di Consiglio, onde evitare cosí lo sconcie che i tribunali inferiori abbiano mai il potere di spogliare i giudici superiori della cognizione degli affari che sono di loro competenza. E poichè la ragione del rinvio dipende dall’ap- prezzamento dei fatti e delle circostanze, ed è innegabile che esso costituisce un pregiudizio, rispetto alia qualitá della pena da infliggersi al reo nel caso di condanna, si è giudicato piú regolare di abbandonare cosí fatta delibazione cella causa ad una frazione di quello stesso magistrato che sarebbe il com- petente a deciderla; che anzi il rinvio in simili casi viene e costituire una specie di delegazione fatta dai giudici superiori agli inferiori.

Coll’articolo 3 è data per identitá di ragione alle Camere di Consiglio la facoltá di rinviare gli imputati avanti ai tri- bunali e giadici di polizia; ed ivi si allude principalmente alla disposizione dell’articolo 729 del detto Codice penale, ove è detto che, nei casi nei quali è stabilita la pena del car- cere o della multa per reati commessi, tanto contro la per- sona che contro la proprietá, se concorrono circostanze afte- nuanti si possa discendere alle pene di disciplina.

Ma, rispetto alle ordinanze delle Camere di Consiglio si Yuoie ammessa l’opposizione e del pubblico Ministero e della parte civile, cosicchè il pregiudizio delle circostanze atte. nuanti, sia nell’interesse dell’ordine pubblico che della parte offesa, potrá all’uopo essere deferito alla sezione di accusa,

L’articolo 4 rerde in primo luogo necessaria la espressione delle circostanze che abbiano suggerite il rinvio ; la qual cosa è assolutamente necessaria per norma del tribunale @ giudice a cui venga demandata la causa, e per eliminare ogni arbitrio. Stabilisce in secondo luogo per regola che il tribu-