Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/570

Da Wikisource.

t—_—

— 1375 —

RAZZI ARI; n n oi See NN e ei

SESSIONE DEL 1853-54

servizio dell’amministrazione della giustizia. Si consulti pure l’articolo 18 della pritaa tra le indicate leggi, e si vedrá che dal pagamento della tassa personale sono esenti i soli brac- cianti e giornalieri e quelli che sono reputati poveri e le persone di servizio che sono alloggiate presso i loro padroni; e chi vorrá percorrere gli articoli 16, 417 e 22 della seconda legge resterá a un tratto convinto essere sottoposti alla tassa della patente anche i piú minuti e miseri commerci ed indu- strie, con bottega 6 senza, esercitati su banchi amovibili o in baraceoni o posti fissi, o con esposizione in vendita di mer- canzie contro i muri o in siti pubblici. Egli è dunque certo che le mentuvate due tasse cadono sull’immensaclasse di persone che stentatamente vive del suo giornaliero lavoro, e di cui se privare si dovesse avrebbe un danno cui riparare non po- {rebbe col ricorrere alle economie poste in riserva 0 a s0- pravanzo di ricchezza e di lucro. ‘

Se questa fosse la interpretazione che dare si dovesse alla .

clausola che ora viene in esame, essa sarebbe ingiusta e di gran danno alla stessa amministrazione della giustizia, la quale, traendo da questa umile condizione di cittadini il mag- gior numero dei testimoni di cui abbisogna, ne sarebbe forse troppo di sovente priva, Ritengasi che l’attuale progetto di legge apporta una grave diminuzione di tariffa che costringe, con disposizione nuova, a fare testimonianza senza indennitá le persone che abitano a distanza non maggiore di due chilo- metri e mezzo dalla cittá in cui siede il tribunale innanzi a cui dovranno comparire con perdita quasi intiera della parte utile del giorno, anche per la piú breve deposizione; ricur- disi con quale ripugnanza, o per inerzia o per verecondia 0 per dubbiosa coscienza della ienacitá della propria remini- scenza 0 per non lodevole compassione dell’incolpato, siano Spesso i testimoni restii o ritrosi a comparire nei dibatti- menti, e ognuno resterá capace di qual danno privato e pub- blico riuscirebbe una sí avara e funesta sanzione, Se non che, richiesto il signor miaistro di grazia e giustizia dello scopo e ragione di quella clausola, e perchè temuti non si fossero i gravi inconvenienti finora accennati, si ebbe risposta conforme a quanto giá l’ufficio vostra opinava, essere assai diversa la significazione che dare si deve a quelle parole ; volere il pro- getto concedere indennitá a tutti i testimoni poveri che dalla fatta deposizione soffrono un danno: essere in questa classe i poveri che traggono la propria sussistenza da lavoro giorna- liero; esserlo egualmente quei poveri che, atti o non atti, dedicati 0 no ad un giornaliero lavoro, non sono soggetii ad alcuno dei tributi diretti; essere questa una seconda specie di testimoni poveri; doversi le parole con le quali è indicata disgiungere dalle precedenti, e il complesso di quella dispo- sizione doversi intendere come se fosse scritto: «tuttavia i poveri traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero ed i poveri non soggetti ad alcuno dei tributi diretti riceve- ranno in tale caso una indennitá.»

Con siffatta interpretazione, l’ufficio vostro accoglierebbe il proposto alinea; nulladimeno crederebbe conveniente di redigerlo in modo alquanto diverso, per evitare gli equi- voci.

L’altro articolo del progetto, che fa argomento di lungo e- same all’ufficio vostro, o signori, è il quarto. In esso sta scritto «che ai militari in attivitá di servizio, chiamati a te- stimoniare, non sará dovuta indennitá di viaggio o di sog- giorno, oltre quella stabilita dai regolamenti che gli riguar- dano.»

Il siguor ministro della guerra, interpellato in proposito, dichiarò che pei soldati ei credeva opportuno di non staccarli dalla soggezione ed abitudini militari nell’occasione che deb-

bano deporre in giustizia, e di non dare loro la solita retri- buzione giornaliera di lire 1 50, che potrebbe servire d’invito e sircmenfo a modi e vita sconvenienti alla disciplina mili- tare, e che egli avrebbe inviati con foglio di via al corpo di residenza, ove dovesse farsi la deposizione, ed ivi, accolti in caserma e nufriti come soldati, qualunque indennitá diver- rebbe superflua.

L’ufficio vostro applaudí alla proposta che riunisce a un tratto i vantaggi della maggiore economia e della maggiore disciplina, e chiese quali erano i regolamenti: che sarebbero applicati ai sottufficiali e agli altri ufficiali di qualunque grado. Gli fu allora sottoposto il reale decreto del 25 marzo 1852 con le annesse tabelle, ii quale, pei militari che viaggiano isolatamente per ordine del Governo, assegna l’indennitá se- guente: i

Per ogni chilom. Generale . . , «++ +» Cent. 70 Tenente generale... ...» 55 Maggior generale. . ....» 10 Colonnello. . . ,

Tenente colonnello . . . .» 20 Maggiore |. .......

Dal capitano in poi . . ...» i Fariere maggiore. . . ...» 8 Furietes «uses is» 7

Sergente . 0...» 6

Questa tariffa parve eccessiva nelle condizioni attuali del pubblico erario, e con le facili comunicazioni di cui godiamo anche per quei militari che, con incarichi e funzioni gover- native, perlustrano lo Stato ; essa fu ravvisata poi affatto inap- plicabile ai militari che, quai semplici cittadini, si recano a fare testimonianza in giustizia. î

La legge essere deve eguale per tutti, e quindi abbiamo cre- duto indispensabile di sottoporre i sottufficiali ed ufficiali di qualenque grado alle disposizioni del gius comune, e l’ufficio vostro fu confermato in questa deliberazione da chei timori di sconvenienze e indisciplina come sopra addotti pei soldati, in nessun medo potevano estendersi a chi, dopo lunghi e lo devoli esperimenti, ha meritato nell’esercito un grado e un comando.

L’ufficio vostro ha quindi mutafa Ia redazione del citato articolo 4. °

Dopo queste leggiere variazioni, ecco quale sarebbe il pro» getto, di cui ho l’onore, in nome del vostro ufficio, di pro- porvi l’adozione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Conforme al progetto del Ministero, meno il primé alinea del tenore sequenie:

«Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industrie e commer- cio, avranno diritto ad indennitá, sempreché l’esame cui do- vettero intervenire sia per privargli del necessario sostenta- mento.

«Chi ha commercio, con bottega o in qualsivoglia altro modo, non potrá ripetere indennitá, se ha socio, commesso e garzone che supplisca al suo difetto; essa non sará neppure accordata agli operai che tengono a servizio due o piú lavo- ranti o garzoni.»

Il resto dell’articolo 1 formerebbe un articolo 2.

Art. 3 e l. Come gli articoli 2 e 5 del progetto del Mini- stero.