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SESSIONE DeL 1853-54

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Infatti sono certe spese perpetue, che interessano piú co- muni, le quali debbono per conseguenza essere sopportate per rata da ciascuno di essi, come a cagion d’esempio quella per gli uffici mandamentali.

Il consorzio che ha per oggetto di provvedere al pagamento di queste spese sará, fuori d’ogni dubbio, permanente, come è permanente la spesa stessa alla quale provvede.

Questa specie di consorzi, era fin qui abbandonata all’ar- bitrio, tanto per il riparto, come per l’amministrazione.

Giusta il progetto, salvo il caso di deroga espressa per legge, un terzo della somma dovuta dal distretto consortile rimarrebbe a carico del comune capoluogo in compenso dei maggiori vantaggi che ritrae da tale sua condizione, i due terzi rimanenti ripartirebbonsi fra tutti gli altri comuni, in ragione della rispettiva quota delle contribuzioni dirette.

L’amministrazione affiderebbesi al capoluogo, che è il prin- cipale interessato, il quale tuttavia dovrebbe, per guarentigia degli altri comuni, assoggettarsi all’approvazione dell’inten- dente, sentita la Commissione provinciale, le sue operazioni ed in ispecie ogni nuovo stanziamento di spese.

Esempio di consorzi temporanei abbiamo anzitutto nel caso di un’opera interessante piú comuni, stata dichiarata obbli- gatoria per legge, come a dire una strada o l’inalveamento di un fiume, Attualmente il Governo può costituire siffatti consorzi e ripartire le quote; ma spetta ai tribunali ammi» nistrativi il definire ogni contestazione relativa, e forse non è esempio di simile consorzio che non abbia dato luogo a contestazioni. .

Il progetto tende a conferire al Governo tutta l’autoritá ne- cessaria per farla finita colle opposizioni e cogli indugi. 1 co- muni devono concorrere in ragione dell’utile che rispettiva- mente ricaveranno dall’opera da farsi in comune. Se non si accordano, l’intendente statuisce, udita la Gommissione pro- vinciale, salvo ricorso al governatore che provvede definiti- vamente col parere del Consiglio di Governo.

Se i comuni appartengono a provincie diverse, staluisce in primo grado il governatore, in ultimo il Re; se a piú Go- verni, si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato,

Finalmente i consorzi temporanei facoltativi si formano per consenso unanime dei Consigli di tutti i comuni chiamati a farne parte, coll’approvazione dell’intendente, previo av- viso della Commissione provinciale.

E con queste disposizioni relative ai consorzi ha fine quella parte della legge che piú specialmente riflette la costituzione e l’ordinamento del comune; ma la influenza dei principii ai quali venne informata si estende con non minore efficacia alla seconda parte della legge, per modo che le stesse osser- vazioni che si addussero a schiarimento o in appoggio delle innovazioni relative all’amministrazione comunale si appli- cano in genere alle riforme che si propongono quanto all’am- ministrazione della provincia.

TITOLO II. DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE,

Caro I. — Disposizioni generali.

Propriamente parlando non esiste piú alcun intermediario, “giusta il progetto, fra il Governo centrale e la provincia. Essa trovasi in diretta comunicazione col potere supremo, venendo abolite, per le cause giá indicate, le divisioni, Sono bensí creati in loro vece i Governi civili, ma questi hanno piu!tostb il carattere di centri politici, che non di unitá am- ministrativa, non ostante sia data ai governatori una qualche

Sessione DEL 1852-54 — Documenti — Vol, II 176

ingerenza, assai limitata però secondo si è veduto, nelle cose di amministrazione,

Rinata impertanto a cosí dire, la provincia a vita propria, e restituitole il carattere di ente, di persona morale, ragion voleva che fosse a un tempo reintegrata nell’amministrazione del patrimonio proprio, il che appunto si dichiara all’articolo 220 del progetto, il quale specifica inoltre gli elementi che lo costituiscono.

Inoltre, e perciò stesso che alla provincia viene resa l’am- ministrazione di sí medesima, occorreva provvedere a che avesse gli amministratori che le sono indispensabili. L’inten» dente cioè, quale funzionario salariato ed amovibile dal Go- verno, non potrebbe ad un tempo avere la esclusiva gestione degli interessi provinciali.

E d’altra parte il Consiglio ordinario dovendo essere al- quanto numeroso affinchè tutti gli interessati possano avervi una rappresentanza, neppure gli si potrebbe affidare l’ammi» nistrazione attiva, sia appunto perchè i consessi molto nume- rosí male ponno esercitarla, sia in ispecie perchè mal si po» trebbe pretendere che tanti cittadini abbandonassero o ira- scurassero i loro domestici interessi per vegliare assidua- mente a quelli del pubblico.

D’onde la necessitá di ammettere per la provincia d’ora innanzi, come per il comune, due Consigli; ossia, oltre quello ordinario, un Consiglio minore, che il primo elegge fra i suoi stessi membri, il quale nel progetto prenderebbe il nome di Commissione provinciale.

Caro II. — Dei Consigli provinciali.

Prima questione circa la formazione di questi Consigli, quella della base sulla quale si avesse a determinare il nu- mero dei soro membri.

La legge vigente tiene-per base la popolazione. Nel pro- getto questa stessa base fu adottata per il comune. Per la provincia non parve invece opportuna e conveniente.

Altra infatti è la costituzione del comune, altra quella della provincia.

Il comune, in genere, è un’associazione intima, compatta, nella quale tutti gli interessi si confondono, si unificano, si consolidano. Se alcuna volta si danno eccezioni, a queste ap- punto sí applicano provvedimenti pure eccezionali, secondo abbiamo sopra indicato.

La provincia è invece un aggregato di parecchie individua- litá piú o meno pronunciate, piú o meno omogenee, ma pur sempre, per natura, distinte e diverse, quantunque per legge riunite e strette insieme, Se fra tutte codeste individualitá esiste una certa comunanza e solidarietá di interessi, la quale anzi è che costituisce la personalitá morale della provincia, non è men verc però che in realtá ciascuna di queste fra» zioni, dî questi coefficienti, conserva, in parte almeno, le sue tendenze primitive, i suoi bisogni naturali, i suoi interessi speciali, i quali certo non dovranno mai prevalere su quelli della generalitá, ma che pur meritano rispetto 2 protezione finchè non urtano colle medesime.

Cotesta capitale differenza neile condizioni è nel modo di essere, non consente adunque che si applichi lo stesso cri- ferio a casi tanto dissimili; epperò, se la popolazione è base giusta ed acconcia per determinare il numero dei Consigli comunali, cesserebbe d’essere tale per quelli della provincia.

Esistono in questa piú gruppi di interessi speciali; hanno questi la loro forma concreta nei mandamenti nei quali si

‘ suddivide ogni provincia. Ecco impertanto trovata la base

alla quale regguagliare il numero dei membri del Consiglio

comunale: siano tanti quanti sono i mandamenti compresi