Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/597

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nella provincia, salvo il caso in cui questi non arrivino ai quindici, perchè essendosi fissato a quindici il minimum del numero dei membri del Consiglio provinciale, si aggiungerá in tal caso ‘ad ogni mandamento un consigliere di piú, scen- dendo daî piú popolosi ai meno, finchè siasi raggiunto quel numero,

Contro questa distribuzione per mandamenti, giá si è detto che debbono i consiglieri rappresentare, come i deputati alla Camera, la intera provincia nel suo complesso, uon le fra- zioni di essa. Ma si è confasa ia politica coll’amministrazione.

In politica non si possono ammettere suddivisioni o screzia- ture. Tutto debbe essere generale, come sono generali ed inscindibili i principii con i quali essa si guida, come è ge- nerale ed unico l’interesse che essa promuove.

L’amministrazione invece è la scienza dei particolari. L’in- teresse amministrativo è la risultanza complessiva di una folla di interessi individuali tutti legittimi, e come tali meri- tevoli tutti di ugual protezione.

Epperò quella stessa partizione e suddivisione della rap-

resentanza che sarebbe un male ed un errore in politica, è invece una necessitá logica, ed una opportunitá pratica in fatto di amministrazione,

Ottimamente impertanto proclama lo Statuto che i denu-

tati, quantunque siagolarmente eletti da ciascun collegio,

rappresentano non questo, ma la intera nazione: e ad un tempo non sará invece meno giusto o meno spediente che i membri del Consiglio provinciale vengano ripartiti in ragione del numero dei mandamenti della provincia.

Potrebbe ancora obbiettarsi che non sempre il numero dei mandamenti risponde alla importanza delle provincie, eotal- chè spesso taluna meno popolosa e meno agiata ne conta piú che altra ricca a rispetto e popolatissima. Ma rispondesi pri- mieramente che i Consigli provinciali non debbono venire a intelligenze e pratiche fra di loro, ne! qual caso solo vi po- trebbe essere pericolo di vedere una provincia di prim’ordine sopraflatta da una di secondo, e ciò solo perchè questa con- tiene maggior nun.ero di mandamenti. Ciascun Consiglio pro» vinciale non provvede che alla provincia sua, e sará sempre spediente conti almeno tanti membri, quanti mandamenti, poichè ciascuno di questi rappresenta un gruppo di interessi speciali.

Prima condizione deí concerso numeroso degli elettori essendo che si agevolino le operazioni elettorali, esse avranno luogo in ciascun comune nelle forme e nell’epoca stabilite per le elezioni comunali, A guarentigia della sinceritá dello squittinio generale lo spoglio dei voti sará da ogni comune trasmesso al governatore, che in pubblica udienza innanzi il Consiglio di Governo pe fará conoscere i risultamenti e pro- clamerá i nomi degli eletti.

Le condizioni di elettorato e di eleggibilitá, identiche a quelle per le elezioni comunali, Bensí esclusi dai Consigli provinciali anche i membri del Consiglio di Stato o di Go- verno, stante la incompatibilitá che emerge dalla ingerenza loro nell’amministrazione provinciale.

Ed eziandio per quanto speita alle attribuzioni, non ‘che alla pubblicazione delle deliberazioni dei Consigli provinciali, si sono ripetute le norme stanziate per i comuni.

Caro III — Delle Commissioni provinciali:

Esse adempiono rispetto alla provincia quell’ufficio che

rispetto al comune il Consiglio delegato, però entro confini

assai piú ristretti. Nel concetto primitivo del Governo, queste Commissioni sarebbero state foggiate sulle diepulazioni permanenti, che

rendono sí utili servizi nel Belgio, sicchè ad esse venisse in sostanza affidata l’amministrazione attiva della provincia. Ma l’attuazione di questo pensiero incontrò gravi ostacoli, e in ispecie si temette che per avventura fosse questo un passaggio {roppo rapido e repentino per un paese quale il nostro, vis- suto fin qui sottu l’assoluta tutela governativa. Laonde si cir- coserissero d’assai le loro attribuzioni, per modo che, anzichè veri amministratori i membri di essa Commissione siano piut- tosto i consultori nati dell’intendente in tutto ciò che piú da vicino interessi la provincia.

Formare il bilancio e i regolamenti da sottoporre quindi all’approvazione del Consiglio ; coadiuvare l’intendenza nella resa del conto; deliberare îe spese casuali occorrenti nel- l’anno, per la concorrente stanziata in bilancio; determinare le condizioni dei contratti non fissate dal Consiglio; delibe» rare sulle materie non state a questo riservate, ecco in iscor- cio le attribuzioni principali della Commissione provinciale.

La quale inoltre prende in via di urgenza le deliberazioni che spetterebbero al Censiglio ; dá il suo parere sugli affari interessanti la provincia ; esercita una ispezione speciale per leggi richiesta sugli stabilimenti mantenuti o sussidiati dalla provincia, e ne riferisce annualmente al Consiglio, al quale riferisce pure ogni anno sulle condizioni della provincia stessa; sorveglia le strade, e in ispecie le consortili, ed esercita ri- spetto ai comuni ed alle opere pie le attribuzioni specifiche demandatele dalla legge.

La Commissione conta quattro membri nelle provincie il Consiglio delle quali sia di soli 15 membri, sei nelle altre; sono eletti per quattro anni, rinnovati ogni biennio per metá, rieleggibili sempre; scadono di pieno diritto perdendo la qualitá di membri del Consiglio provinciale.

Caro IV. — Dell’intendente.

La natura e la estensione delle sue attribuzioni giá emer- gono da quanto esponemmo circa la facoltá dei Consigli co- munali e provinciali, e gli articoli contenuti solto questo ti- tolo non abbisognano di ulteriori commenti, il che pure si vuol dire dei seguenii capi: V. Delle regole a forma dell’am- ministrazione economica; VI. Delle attribuzioni dell’autoritá governativa in ordine all’ amministrazione provinciale; VII. Deî consorzi fra piú provincie, non conferendo essi se non che l’applicazione dei principii giá svolti nei capitoli corrispondenti della legge comunale.

TITOLO IMI.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE I PROVINCIALI.

Anche rispetto a questo titolo basteranno brevissimi cenni, poiché in sostanza riproduce le disposizioni analoghe della legge vigente, con qualche aggiunta persuasa da ragioni spe- ciali.

Cosí parendo eccessiva la pena sinora sancita contro il con- sigliere che ricusi senza giusta causa ufficio, eccessiva per modo che, secondo avviene di tutte le pene non proporzio= nate al fallo, mai viene applicata, si propote semplicemente che il consigliere il quale per due successive Sessioni manchi alle riunioni del Consiglio, abbiasi come dimesso.

Gli articoli 301 e 302 suppliscono alla lacuna della legge attuale.

L’articolo 309, coerente a quel sistema di libero sindacato che ad ogni contribuente si vuole lasciare sugli atti-di coloro che amministrano il patrimonio comune, riconosce espressa- mente in quello il diritto d’aver visione negli uffizi previn-