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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Caro IL — Dei Consigli provinciali.

Art. 250. Il Consiglio provinciale è composto di altrettanti membri quanti sono i mandamenti della provincia.

Se il numero di questi è inferiore a quindici, si aggiunge, sino al compimento di tal numero, un consigliere di piú per ciascun mandamento, scendendo dai piú popolosi ai weno pu- polosi,

Uno stato formato su queste basi ed annesso alla presente legge indica il numero dei consiglieri di ciascuna provincia distribuito per mandawenti.

Art. 231. I consiglieri provinciali sono per ciascun man damento eletti da tutti gli elettori comunali del medesimo. Essi però rappresentano l’intiera provincia.

Chi sará eletto in due o piú provincie, ovvero da due o pil mandamenti di una stessa provincia, dovrá optare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all’articolo 23%.

In difetto di opzione nel detto termine sará determinato per estrazione a sorte il mandamento di cui dovrá star ferma Pelezione.

Art. 232. 1 consiglieri stanno in carica cinque anni.

Sono rinnovati per quinto ogni anno nel modo fissato dal- l’articole 72, e sono sempre rieleggibili.

Art. 233. Le operazioni elettorali avranno luogo in cia- scun comone nelle forme e nell’epoca stabilite dalla presente legge per le elezioni comunali, e saranno pure applicabili le disposizioni degli articoli 54 e seguenti alle difficoltá ed ai richiami che sorgono in occasione delle medesime, senonchè Ja giurisdizione conferita all’intendente dall’articolo 85 sará esercitata dal governatore il quale pronunzierá in modo de- finitivo sentito il Consigli di Governo.

Art. 2534. Lo spoglio di voti di ciascun comune sará con- segnato in apposito verbale che sará trasmesso all’intendente e da questo rassegnato al governatore a cui spetterá di farne lo spoglio generale in pubblica udienza, indicata con mapi= festo, nanti il Consiglio di Governo, e di proclamare a consi- glieri provinciati i candidati che ottennero maggior numero di voti.

Art. 235. Chiunque può essere contemporaneamente eletto a consigliere comunale e provinciale,

Potranno essere eletti a cocsiglieri provinciali fulti gli e- lettori comunali della provincia, eecettuati i ministri del culto, di cui all’artieclo 18, i fuuzianari cui compete la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro uffizi, i membri del Consiglio di Stato e del Consigiio di Governo, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, ed i segretari e contabili dei comuni della provincia, í

Art. 236. I consiglieri provinciali entrano in carica alla prima tornata che ha luogo dapo fa ioro nomina,

Art. 237. I Consigli provinciali tengono ogni anno una sessione nel rispeltivo capoluogo di provincia di cui l’epoca e la durata sono determinate con decreto reale.

Art. 238. 1 Consigli provinciali possono essere straordina- riamente radunati in virtú di decreto reale.

In questo caso vengono specificati nel decreto gli oggetti che soli possono esservi trattati.

Art. 239. I Cousigli provinciali sono nella prima seduta presieduti dal consigliere piú provelto; il piú giovane vi so- stiene le funzioni di segretario.

Essi nominano nella seduta medesima fra i loro membri a maggioranza assoluta di voti nel prisao scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario

ed un vice-segretario, i quali tutti durano in carica tutto l’anno.

Il segretario ed il vice-segretario pissono essere coadiuvati dal segretario e dagli impiegati dell’ufficio d’intendenza.

Art. 240. L’intendente interviene alle sedute e vi esercita le funzioni di commissario del Re, Esso ha diritto di fare quelle osservazioni che crede opportune, ma non ha voce de- liberativa,

Il commissario del Re ha la facoltá di sospendere e scio- gliere l’adunanza riferendone immediatamente al ministro deil’interno.

L’ingegnere.capo e l’ingegnere provinciale possono essere chiamati nelle sedute per dare schiarimenti.

Il governatore della divisione può anche intervenire alle adunanze senza voto deliberativo,

Art. 241. Le deliberazioni dei Consigli provinciali s’inten- deranno valide quando v’intervenga almeno la metá dei membri. Sc non potrá adunarsi questo numero di consiglieri, trascorso il tempo prefisso per la durata della Sessione, sará provveduto a termini degli articoli 325 e 326.

Art. 242. Il Consiglio provinciale delibera sopra:

4° Il bilancio al’ivo e passivo della provincia;

2° Gli affari della provincia 0 dei suoi stabilimenti della natura contemplata nei numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, ile 15 dell’articole 88; ”

3° Le azioni da intentare o sostenere in giudizio tanto in primo che in ulteriore grado ;

4° La classificazione delle strade provinciali ;

5° Lo stabilimento di pedaggi su ponti e strade provin- ciali ;

6° Le spese da farsi attorno agli edifizi diocesani a termini delle leggi.

Art. 243. Lo stesso Consiglio esamina il conto delle en- trate e delle spese, e quello di amministrazione dell’inten- dente.

Art. 244, Nomina due dei suoi membri per fare parte delle Commissioni dei conti delle opere pie stabilite coll’articolo 24 dell’editto 24 dicembre 1856.

Art. 245. Forina lo stato dei periti prescritto dalle leggi sull’espropriazione per utilitá pubblica.

Art. 246. Fa quelle proposte che giudica convenienti nel- l’interesse economico della proviacia.

Art. 247. Dá il suo parere:

1° Sopra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, delle tappe d’insinuazione, dei mandamenti e dei comnni e sulle designazioni dei capoluoghi;

92° Sulla direzione delle nuove strade consortili fra comuni della provincia ; °

3° Sullo stabilimento di pedaggi che fosse invocato a fa- vore di un comune; i

4° Sullo stabilimento o la soppressione di fiere 0 mercati, e sní cambiamento in modo permanente dell’epoca dei me- desimi;

5° Sui cambiamenti all’importare delle pensioni dei ma- niaci;

6° Sui progetti di leggi o regolamenti igienici relativi alle risaie.

È generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge 0 domandato dall’autoritá ammini= strativa.

Art. 248. I processi verbali dei Consigli provinciali sone pubblicati colla stampa.