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Caro MI. — Delle Commissioni provinciali.

Art. 249, La Commissione provinciale è composta dell’in- tendente che la convoca e la presiede ed i membri eletti dal Consiglio provinciale nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti.

í membri sono in numero di qualtro nei Consigli composti di quindici consiglieri, e di sei in tutti gli altri,

Saranno pure eleiti membri supplenti in numero non mi- nore di due, .

ll segretario dell’intendenza è segretario della Commissione provinciale, gl’impiegati ed i servienti dell’intendenza fanno pare lo stesso servizio presso di essa.

Art. 250. Quando un sindaco o consigliere comunale sia contemporaneamente membro della Commissione provinciale egli non potrá votare sugli affari del comune alla cui ammi- nistrazione appartiene.

Art. 251. Sará dovuta, a carico del bilancio provinciale, un’indennitá di viaggio e di soggiorno ai membri della Com- missione provinciale domiciliati alla distanza di mezzo miria- metro almeno dal capoluogo della provincia,

L’indennitá di viaggio sará ragguagliata in ragione di una lira e cinquanta centesimi per ogni mezzo miriametro, non tenuto conto delle frazioni.

L’indennitá di soggiorno sará di cinque lire per ogni giorno di permanenza necessitata dalle sedute della Commis- sione ed accertata col registro delle sedute medesime.

Art. 252, La Commissione provinciale forma il progetto del bilancio della provincia e dei regolamenti da sottoporsi all’approvazione dei Consiglio provinciale.

Coadiuva i’intendente nella compilazione del conto che deve rendere allo stesso Consiglio.

Delibera le spese casuali che occorrono enfro l’anno fino alla concorrente del fondo bilanciato a tal fine.

Determina le condizioni dei contratti quando il Consiglio provinciale non le abbia stabilite,

Ed in generale prendetutte le deliberazioni relative all’am= ministrazione provinciale che la legge non ha riservate al Consiglio provinciale.

Art. 233. La Commissione fa inoltre, in caso d’urgenza, nell’intervallo delia Sessione del Consiglio provinciale gli atti

riservati al medesimo, ad eccezione sempre del bilancio e del

conto.

Si procede in tal caso nel modo prescritto dagli articoli 96 e 97 della presente legge, senonchè le attribuzioni ivi date alla Commissione provinciale ed all’intendente sono esercitate dal Consiglio di Governo e dal governatore il quale provvede, salvo ricorso al Re, e sopra questo ricorso viene statuito de- finitivamente con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

Art. 254. La Commissione provinciale dá il suo parere su tutti gli affari interessanti Îa provincia, circa i quale le leggi lo richiedono, ovvero ii Governo stima di interro- garla.

Esercita un’ispezione speciale sugli stabilimenti mantenuti o sussidiati dalla provincia e ne riferisce annualmente al Con- siglio provinciale,

Fa pure annualmente al Consiglio stesso una relazione sulle condizioni economiche della provincia e sopra i prov- vedimenti che reputi opportuni nell’interesse della mede- sima.

Sorveglia lo stato delle strade che sono oggetto di consorzio fra piú comani,

Esercita, in ordine all’amministeazione comunale ed a quella delle opere pie, le attribuzioni specificate dalla legge.

Art. 255. I membri della Commissione provinciale non possono prendere parte, nè direttamente nè indirettamente, ad alcan servizio, riscossione di diritti od appalto di lavori, o somministrazione che abbia luogo per conto della provincia o dei comuni che la compongono,

Art, 256. I membri della Commissione provinciale sono eletti per quattro anni e rinnovati ogni due anni per metá.

I membri scadenti sono rieleggibili,

Cessa di essere membro della Commissione chi perde la qualitá di consigliere provinciale.

Art. 257. Se un membro della Commissione non ottem- pera a tre convocazioni consecutive senza legittima causa è dichiarato demissionario.

Tale dichiarazione è pronunziata dal governatore dopo a- vere eccitato quel commissario a spiegare i motivi della sua condotta e quindi sentito il Consiglio di Governo.

Caro IV. — Dell’intendente.

Art, 258. L’intendente della provincia è in ‘essa delegato e rappresentante del Governo,

Le sue attribuzioni per questo rispetto sono determinate dalle leggi relative all’amministrazione ed al servizio dello Stato.

Art. 259. L’intendente fa presso l’amministrazione pro- vinciale le istanze e le proposte che crede nell’interesse della provincia.

Fa eseguire le deliberazioni del Consiglio e della Commis- sione provinciale,

Spedisce i mandati sulla cassa provinciale.

Provvede, nei casi di assoluta urgenza, alle esigenze del servizio provinciale, riferendone poi alla Commissione, che convocherá al piú presto possibile.

Qualora Poperato dell’intendente fosse disapprovate dalla Commissione, pronuncierá il governatore senlito il Consiglio di Governo.

Art. 260. L’intendente rende annualmente al Consiglio provinciale il conto della sua gestione in ciò che concerne agli interessi della provincia.

In caso di disapprovazione per parte del Consiglio provine ciale statuiscs il Re, previo parere del Consiglio di Stato,

Art, 261. Sono applicabili all’ intendente le disposizioni dell’articolo 120 della presente legge.

Art. 262. Il quadre del personale degli uffizi d’intendenza, delle spese d’uffizio, e degli stipendi degli intendenti e degli impiegati dipendenti da essi è fissato dalla tabella annessa alla presente legge.

Art, 263. Le provincie concorrono per una metá nel sop- perire alle spese di persunale, e d’uffizio delle intendenze provinciali,

Capo VI — Delle regole e forme dell’amministrazione economica.

Art. 264. Sono obbligatorie per le provincie le spese rela» tive ai seguenti oggetti: ° e

4° Il fitto del locale da destinarsi all’uffizio, ed alloggio dell’intendente, all’archivio dell’intendenza, alle adunanze del Consiglio e della Commissione provinciale, al tribunale pro-’ vinciale, all’ufficio ed archivio della leva militare, ed all’uf- ficio ed archivio delle ipoteche, quando essi locali non appare tengono alla provincia 5

2° H mobilio degli stessi locali;

5° Il concorso nelle spese dell’intendenza determinato dal- l’articolo 232;

4° Le spese d’afficio, del Consiglio e della Commissione prò-