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DOCUM

ENTI PARLAMENTARI

Tl titolo preliminare sulla competenza rimase intatto nella sostanza. Solo è da notarsi che fu omessa la enuriciazione delie azioni miste; ma che però venne collocata in iuogo 0p- portuno (articolo 2%) una disposizione la quale, nella sua ge- neralitá, comprende, all’effetto di regolare la compeicnza, tatte auante le azioni che non sono nè puramente personali od inette a conseguire cose mobili, nè puramente reali od immobiliarie, nè specialmente contemplafe da singolari di- sposizioni. Non difeitavano certamente le ragioni atte a di- fendere la convenevolezza di quella enunciazione delle azioni miste derivata dai romano diritto, accolta nei moderni Codici di altre nazioni, usata dagli scrittori e dai pragmatici; ma tornava inutile il contendere dottrinalmente sopra di una questione puramente nominale ed in realtá inutile, Quiadi il Ministero aderí di buon animo alla proposta della Commis. sione per cui si renderá ognora piú rara e difficile, nei rap- porti della competenza, qualsivoglia disputazione sulla natura deil’azione che abbiasi ad intentare in giudizio.

Quanto al libro primo, che tratta della procedura davanti ai giudici di mandamento, le innovazioni che siano di mag- gior momento a tre si riducono:

La prima concerne Îa citazione. Venne cicè ricomposta la formola dell’atto in guisa che la parte di esso che deve con- tenere la proposizione, ossia la enunciazione sommaria del- Poggetto della domanda e dei mezzi e titoli sui quali sia fon- daia, appaia piú espressamente distinta dalle allre formalitá esteriori dell’atto, spettanti all’officio proprio dell’usciere. La Commissione cioè ed il Ministero in ciò consentirono, ande rimanga bene accertaio che la proposizione dell’attore, la quale, secondo il nuovo modo di procedere, terrá luogo del- antico libello, vuol essere cpera tutta stia, e che quindi non si potrebbe mai accagionare l’usciere dei vizi che si disca- prissero in tal parte dell’atto. .

La seconda in ciò consiste, che al titolo Delle citazioni venne aggiunto un articolo il quale avrebbe anche per an lato stretta relazione colle regole di competenza raccolte nel ti- tolo preliminare, all’effetto di autorizzare espressamente le parîi a comparire volontariamente, senza necessitá di cita- zione, avanti un giudice di mandamento il quale sia compe- tente a decidere la controversia, sia in riguardo alla natura che al valore della causa, ancorachè la medesima non fosse di sua competenza, nè a ragione del domicilio del reo, nè per la situazione della cosa.

Erasi primamente proposto di adottare una disposizione conforme in tetto a quella del Codice di procedura francese {articolo 7); ma, bene considerate le difficoltá a eni essa po- teva dare luogo, si giudicò piú conveniente di riprodurre in- vece quella stessa disposizione che era giá stata inserita nel progetto primitivo del primo libro di questo Codice che il Ministero presentava al Senato nella Sessione parlamentare dell’anno 1880. Per essa rimane escluso che si possa proro- gare la giurisdizione de re ad rem e de quantitate ad quan- titafem, e sono cosí eliminati gli abusi che si potrebbero a rigione temerne, perchè, mediante Îa indefinita facoltá di prorugare la giurisdizione dei giudici, si verrebbe talvolia a coprire coll’autoritá della cosa giudicata illeciti e simulati contratti, e si potrebbero anco eludere le leggi civili sol re- gie ipotecario, sostituendo Ja generalitá alia specialitá delle ipoicche e quelle non meno sull’emolumento e sull’insinna- zione, palliando cioè le semplici e forse illecite convenzioni colla veste di una condanna dettata dal solo consenso delle parti.

La ferza innovazione riguarda il titolo cosí inscritto: Del giudicio sopra azioni di possesso.

Neila compilazione del progeito ministeriale eransi giá messe in disparte cerie disposizioni che potessero riguardare il merito delie azioni pessessorie, perchè non era da seguirsi in ciò l’esempio del Codice di procedura francese che, po- steriore in tempo al Codice civile, aveva dovuto riempire una lacuna di quelle: invecechò il nostro Codice aveva giá (ar. ticoli 445 e "l6) bastevolmente definite Je azioni posses= sorie,

Ma parve alla Commissione che fosse ben fatto ii preterire egualmente la prima disposizione riferita nel detto titolo cosí espressa, che nei caso in cui, per Ja contraddizione del pa- cifico possesso e della turbazione dovesse avere luogo un e- same, questo non potesse mai versare sul merito, Ed il Mi- mistero accettò la proposta, considerato che per una parte spetta alla legge civile propriamente detta, e non a quella di procedura, il determinare Ja qualitá delle prove necessarie all’esperimento giuridico delle azioni, e che per altra parte non era conveniente di collocare in capo al titolo Dei giudicio sopra azioni di possesso un principio talmente assolato che nella pratica sua applicazione si potesse estendere a troppo rigorose conseguenze, bastare dovendo che la linea di sepa- razione fra il possessorio ed il petitorio sia chiaramente de- signata.

Intendeva poscia la Commissione di svolgere maggiormente la disposizione dell’arlicolo 117 del progetto, dicente: «Chi agisce nel petitorio non è piú ammesso ad agire nel posses- sorio,» riformandola in guisa che la proibizione di agire nel possessorio, poichè si fosse inteniato il petitorio, fosse una diretta conseguenza della ricognizione che P attore avesse fatto del possesso annale a favore del convenuto. Ma siccome non è sempre vero che Paltore, agendo in petitorio per co- gliere la via piú spedita, intenda propriamente di riconoscere il possesso annale nel convenuto, e questo possesso potrebbe non essere vero e reale, si frovò piú accomodata all’aopo la farmola del Codice toscano, dicente: «La damanda fatta in giudicio petitorio porterá dî diritto la rinunzia dell’attore a procedere nel semplice passessorio.»

All’oggeite però di rendere anche piú espressa la separa» zione del peliforio dal possessorio, ed ovviare ad una intema pestiva interruzione del giá intrapreso giudicio în merito, si riformò dalla Conimissione l’articolo 118 nel senso che nep- pure il convenuto nel petitorio sia piú ammesso a provocare il giudicio possessoria ed a chiedere che sieno a tal nopo ri- mandaie le parti al giudice di mandamento. Essendosi però recala in mezzo la considerazione che bisognssse provvedere a] caso in cai l’attore nel petitorio avesse prima della cita- zione turbato il possesso del suo avversario, e che costui, a causa della giá mossa life su! merito, fosse, in viriú della legge, impossibilitato ad agire avanti il gindice competente all’effetto di essere o mantenuto o reintegrato nel suo pos- sesso, si trovò spediente di ricomporre l’articolo 118, dive- muio ora il 419 del nuovo progetto, nel senso che il iribu- nale avanti cui si agita 1a causa in petitorio possa ugualmente provvedere pei faiti di possesso sí anteriori che posteriori al. Piastituzione del giudicio.

E di vero, l’attore agendo in petitorio venne giá a definire essenzialmente la questione del possesso attuale a pro del convenuto, ed a collecarsi da sè nella necessitá di non poter piú contendere al suo avversario la corporale detenzione della cosa litigiosa ed uno siato materiale di cose che lo costituisca Vero possessore.

Nè dal tenore dell’articolo 119, novellamente redatto, si potrebbe per avventura inferire una derogazione all’articole 448 del Codice civile, per cui il giudizio possessorio, di cui