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RLAMENTARI

portare in proprio quelle che essa avrá fatte, volendosi con ciò significare che la colpa della perenzione debba aversi co- mune ai contendenti, e cosí, invece che, secondo il concetto dell’antico progetto, la perenzione appariva introdotta in fa» vore del solo convenuto; secondo il nuovo, avrá iuogo in fa- ore di ciascuna delle parti, Je quali petranno a posta loro eccepiria.

Le preaccennate innovazioni, suggerite dalle disposizioni del Codice ginevrino poste a ragguaglio con quelle del Codice francese; parvero in conclusione piú razionali, e farono perciò accolte.

Nel libro terzo le sole modificazioni introdotte dalla Com- missione e dal Ministero acceltate, che siano da notarsi, ri- guardano il giudicio di rivocazione.

Furono i casi della rivocazione sensibilmente diminuiti e ridotti: 1° a quello in cui la sentenza sia stata l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; 2° al caso in cui siasi giudicato sopra documenti che la parte soccombente i- gnorasse essere giá stati riconosciuti o dichiarati falsi; 0 che siasi giudicato sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza ; 5° al caso in cui si fossero posteriormente ricuperati documenti decisivi, non prodotti prima per fatlo della parte contraria; 4° ed infine all’errore di fatto emer- gente dagli atti e documenti sui quali siasi la sentenza prof- ferita.

Ma di tutti gli altri casi cosí sottratti al giudicio di rivoca- zione si è composto il nuovo articolo 208, formandone aliret- tante cause di nullitá della sentenza che, all’uopo, daranno luogo al ricorso in Cassazione.

AI Ministero sembrava in sulle prime preferibile il sistema del progetto, perchè il ricorso in Cassazione contro alle sen- tenze impugnate per alcune delle dette nullitá potrebbe per avventura indurre la Corte di cassazione nella uecessitá di doversi alquanto piú addentrare nella cognizione dei falli

della causa e di dovere instituire certe indagini spettanti al

merito della questione, come sarebbe, a modo d’esempio, qualora si dovesse ricercare se una data nullitá sia stata e- spressamente o tacitamente sanata; chè questa sarebbe una questione di volontá pura e semplice. E gli sembrava piú consentaneo al vero oggetto della sua instituzione che la Corte di cassazione, come in Francia ed altrove, dovesse limitarsi ad esaminare in tutta la loro purezza, ed astrattamente, per cosí dire, dalla intrinseca realtá dei fatti preceduti alla de- nunciata sentenza, le questioni di mero diritto nelle quali oc- corra decidere se la sentenza, come trovasi espressa, involga alcuna violazione di legge. i

Tuttavia il Ministero cedelte all’avviso della Commissione, mosso da due principalissime considerazioni, La prima è que- sta, che dalle sentenze emanate nel giudizio di rivocazione sarebbesi poi fatto luogo per lo stesso oggetto al ricorso in Cassazione, e che meglio tornava l’impedire, per quanto si potesse, la moltiplicitá dei giudizi; e la seconda, che le cause di nullitá raccolte ora nel citato articolo 208 sono propria- mente di quelle che nell’attuale sistema danno pur luogo al ricorso in Cassazione.

Venne poi aggiunto a questo titolo Della rivocazione una disposizione evidentemente utile, ed è questa, che il tribunale da cui venne pronunciata la sentenza potrá emendare gli er- rori materiali circa i nomi, qualitá e conclusioni delle parti, che fossero frascorsi nel contesto della medesima, e simil- mente gli erreri di calcolo, senza che le parti siero costrette, per farli correggere, di appigliarsi ad alcuno dei mezzi coi quali possono impugnarsi le sentenze.

Nel quarto libre che tratta dell’esecuzione delle sentenze,

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poche ancora sono le intese modificazioni che, toccando al merito delle sue disposizioni, sieno ora meritevoli di speciale menzione,

1° Occorre appena di accennare all’addizione fattasi al ti- tolo quarto cosí iscritto : Regole generali sull’esecuzione for- zata, di un articolo (669) inteso a stabilire che, sopra le i- slanze relative al pagamento delle spese, multe o danni di. pendenti dalla reiezione di un ricorso in Cassazione, abbiano a provvedere i giudici stessi che pronunciarono la sentenza delia quale erasi chiesto l’annullamento, velendosi cosí ri- mediare agli inconvenienti che, nello stato attuale delle cose, occorrono in pratica, perché la Corte di cassazione, pronun- ciato che abbia sul ricorso, non può conoscere ulteriormente delle questioni che insorgano sui fatti relativi, ed i tribunali a cui siasi rimandata la causa si credono incompetenti a pro- nunciare sulle questioni accessorie alla sentenza della Corte suprema che rigettò il ricorso;

2° All’oggetto di ottencre che le forzate alienazioni ven- gano operate il piú utilmente che sia possibile, l’obbligo im- posto ai creditore instante per la subasta di dover offerire, per gli immobili non soggetti a tributo regio, non meno dei due terzi del prezzo risultante dall’estimo venne accresciato fino ai tre quarti dell’estimo stesso.

5° All’articolo 776, in cui si trovano enumerate tutte le no- tificazioni, pubblicazioni ed inserzioni da farsi nel giadicio di subastazione, venne aggiunto l’obbligo di dover notificare il bando ai creditori inscritti al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni,

Nelia relazione ministeriale che nel passato anno 1865 a- veva accampagnato la presentazione del progetto alla Camera dei deputati, eransi poste a ragguaglio le ragioni che avevano suggerita la omessione delia notificazione dei bandi ai credi. tori inscritti, ritenuta come bastevole la pubblicitá da darsi all’intrapresa subasta, con quelle che sembravano dissuadere siffatta innovazione.

Ma alla Commissione senatoria essendo paruto miglior con- siglio il non peritarsi in tale innovazione, il Ministero, senza volere disconoscere la forza delle ragioni che i fautori della coniroversa opinione recavano in mezzo, deliberò di abban» donare per ora il suo primiero proposito e di attenersi piú cautamente al sistema antico, il quale, senza fallo, meglio provvede alla incolumitá delle ragioni dei creditori.

E siccome l’approvazione del presente Cadice di procedura non vorrá essere che provvisoria, il Ministero, sia in questa come in ogni altra questinne ove si dubitazse della utilitá e convenienza delle designate innovazioni, fu piú inciinalo a manfenere l’antico che insistente nel difendere ciò che di nuovo si proponesse,

1° Secondo il progefto, dovendo cessare nella subasta Pe- sperimento di un duplice incanto, si è stimato opportuno di introdurre nell’articolo 784, ove parlasi dell’aumento del sesto, la facoltá al tribunale di autorizzare eziandio, secondo la particolaritá delle circostanze, l’anmento del solo mezzo sesto; procacciando cosí nell’interesse dei creditori, non meno che del debitore espropriato, che il prezzo dell’immobile subastato aggiunga o si approssimi al giusto suo valore.

B° L’articolo 810, diretto a regolare gli effetti del reincanto avvenuto per colpa del primo deliberatario, il quale non ab- bia soddisfatto alle condizioni del deliberamento, venne in parte emendato, all’oggetto d’introdurvi qualche dichiara- zione aperiamente conforme al diritto ed all’equitá, pel caso in cui dalla seconda vendita siasi ricavato un prezzo maggiore del primo, affinchè esso primo deliberatario possa conseguire sull’eccedenza le spese a suo carico, e possa anche ricuperare,