Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/698

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V’impaziente ansietá di chi domanda coi giusti e natureli ri. guardi alla difesa dovuti.

A voler oltraceiò guardare la cosa da un punto di vista al- quanto piú elevato ed esteso offronsi considerazioni d’ordine superiore, le quali potentemente consigliano il tenersi in questa materia, alirettanto che in alira qualsiasi, egualmente lontani dai due opposti estremi, che sono in verilá gli scagli, contro dei quali vanno a rompere non poche legislazioni. O rell’uno, o nell’altro senso trasmodisi dal legislatore, viziosa e piena di pericoli non fallirá che abbia a riuscire l’opera di iui.

Poniamo caso che l’autore della legge ordinatrice del pro- cedimento giudiziario foriemente preoccupato dal pensiero, che tutte le parti d’esso dal prime suo iniziamesto fino ad aver ioccato il suo termine abbiano ad essere nelle singole sue fasi ed in ognuno degli atti che v’occorrono farsi, dalla legge minuziosamente regolato, talchè nulla siavi nel piú o meno lungo suo corso, che non abbia scritta nella legge la norma che lo informi. i

Manifesto si rende, agli ecchi eziandio dei meno veggenti, quanto cosiffatta legge, irta di numerose e minute formalitá, oltre agli inceppamenti ed alle lentezze che non potrebbe a meno d’arrecare nell’andamento della causa, ed all’aggra- varne d’assai Ja spesa, facile esca porgerebbe allo spirito ca- villoso e protelatorio onde non pochi dei litiganti appaieno altamente signoreggiati, e come questi non mancherebbero di farne Joro pro a detrimento della giustizia,

Diasi per converso che la legge giudiziaria opera sia di chi ardente amatore si mostri di quella semplicitá, che, ne’ suoi giusti limiti rattenuta, è alle Jeggi cotanto amica, ma viziosa pur essa si fa dove tropp’olire improvvidamente trascorra, pusio abbia ogni cara nel rinserrarne le disposizioni entro i piú angusti e stretti confini.

Quanto viziosa e peccante s’appalesa quella legge che, tutto velendo per sè, e colla propria antoritá regolato a troppi e minuti particolari discende, alirettanto difettosa e redar- guibile ba da giudicarsi quella che, andando in opposto ec- cesso, preferisce di stare alle generali, e contentandosi di dare norma agli atti piú sostanziali del giudicio, tutto il rima- nente abbandona all’arbifrio dei litiganti e di chi li rappre- senta. Avrá al certo cotal legge il vanto della brevitá, quella d’essere provvida a sufficienza non giá. Gli è pur mestieri che agri atto giuridico abbia la sua forma particolare ec alla sua indole appropriata. Bove questa nella legge rinvengasi, niuno sará che sottrarre si possa dal conformarvisi, e regnerá unitá di forme in ogni determinato genere datti; quando no, il minor male, che dallo sconsigliato laconismo della legge sia per venirne, quello si è d’una incredibile svariatezza di forme che foggiate talora da coloro stessi, i quali hanno inano principalissima nelPattitazione delle cause, non tengono sem- pre unicamente di mira la retta amministrazione della giu- sfizia, ma piegansi talvolta a malaugurate visie di sordido guadagno.

Dai quali pericoli, cui far non si può non vada incontro chi detta leggi di processura, o di soverchio abbondare delle forme a detrimento dei litiganti insieme e della giustizia, 0 di troppo scarseggiare al bisogno, unica via che gli si pari di- nanzi a trarsene con lode, quella per certo si è di tenersi ben fitto in mente il ferme proposito di non dar luogo a forme, del’a cui necessitá, cd almeno incontrastabile utilitá, non sia il legislatore in grado di rendere a sè eda chi ne lo addi- mandi piena ed appagante ragione.

Sole quelle formalitá, che non abbiano altra base dal pre- cetto legislativo in fuori, e della cui necessitá 0 vera utilitá non arrivisi a farsi paghi, incontrare sogliono mala acco-

glienza nel pubblico, e seno con piú facilitá a poco andare trascurate e neglette, ”

Se non che, pur ammesse che chi tcise a dare norma al giudizisrio procedimento col meditare profondamente sopra Parsuo argomento, intorno a cui lavora, sia felicemente riu- scito a cogliere nei segno, data alle forme d’esso quella giu- sta misura, che nè al bisegno sovrabbendino, nè stianvi al disotto, altra difficoltá testo gli si fa incontro, pari al certo, se non maggiore di quella giá superata ; ed è quest’essa.

Intendimento si è (non occorre dubitarne) del legislatore nell’imprimere che fa a certi atti giudiziari una determinata forma, all’indole Joro rispondente ed agli effetti, cui son essi chiamati a produrre, che sia la stabilita forma dai litiganti scrupolosamente osservata, nè facciansi atti dove ella trovisi trasandata e sortire debbano tuttavia ugual effetto, come se nulia mancasse alla loro perfezione ; senza di che tanto a- vrebbe valuto i) non dar loro una forma speciale.

Parimente, lorchè conducesi il legislatore a prefinire che alcano degl’atti della causa compiersi debba entro determi- naio spazio di tempo, ei debbe aver avuto le sue buone ra- gioni per cosí adoperare.

Gli è perciò conseguente il pensare che in cosí facendo Jon- tano fosse dal suo concetto l’agguagliare la condizione del- l’atio compiutosi entro il prefisso termine a quella dell’atto cui solo di poi si desse opera.

Tanto varrebbe anche qui in siffatta ipotesi il non prefig- gere termine nessuno, se l’atto che dopo quel termine tra- scorso si compia aver debbe ugual forza come se nel voluto spazio fatto si fosse,

Non può che perderne ed assai disgradare la legge, dove, osservata o no, nulla ne scapiti l’atto, in cui ella ebbesi in nen cale, messo a confroato con quello che dal diritto tra- mite della legge punto non ebbe a disviare.

Non è per veritá da negarsi che, dove la legge altramente non sfatuisca, l’atto che destituito si mostri della forma dalla legge voluta riputarsi debba nullo, e come non avvenuto; e tale pure di pien diritto quello aver si debba, che spirato il termino utile, entre cui n°era circoscritto il compimento, co- minciafo abbia ad avere la sua esistenza ; farsi in questi casi rigorosa applicazione del prineipio, secondo il quale la forma dá Dessere all’atto ed alla sostanza prevale: principio questo, che tenuto anch’esso entro ai suoi giusti confini, non tanto che meriti quelle aspre censure le quali non mancò chi con- tro gli lanciasse, apparisce invece, chi ben vi pensi, sopra saldo ed incencusse basi assiso,

Ma qui non istá il vero punto della difficoltá.

Se, dove la legge altrimenti non provvede, è stretto ed imprescindibile debito di chi ha per ufficio di farne l’applica- zione agli occorrenti casi di non dare passo ad atli che alte- stino palese disobbedienza alla legge, 0 per la forma onde sono rivestiti, o perchè fatti faori del tempo a tal nopo pre- fisso, ben altra e di piú vasto ambito si è Ja missione in pro» posito al legisiatore imposta.

Se a chi applica la legge è indistintamente disdetto ii tener per buoni atti od irregolari od intempestivi, salvo ve lo Ji- cenzi, od espressamente od in via equipollente, la legge, a questa appunto in quella vece eminentemente si appartiene di vedere quale nella svariatissima contingibilitá dei casi esser debba la condizione di quanto, o per ragion di forma 6 di tempo, dal suo deitame dilunghisi.

Ed è questo il nodo poc’anzi additato, al cui scioglimento dorasi non poca fatica da ogni ordinatore della giudiziale processura, cui stia a petto di darle quel migliore indirizzo cui giungere si possa,