Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/718

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non sieno state chiamate all’udienza tutte le cause che si tro- veranno in istato di essere decise al tempo dell’apertura della Sessione. .

La chiusura della Sessione sará pronunciata dal presidente in udienza pubblica.

Art. 20. Le sentenze delle Corti d’assisie sono isappellabili, salvo però il ricorso în Cassazione nei casi e modi determi- nati dalle leggi.

Caro II. — Del procedimento avanti le Corti d’assisie.

Art. 21. La sezione d’accusa, in tutti i casi nei quali si tratterá di reati punibili con pene criminali, ordinerá il rinvio degli imputati avanti la Corte d’assisie a cui appar- terrá la cognizione della causa, secondo le regole di com- petenza stabilite nell’articolo 12 del Codice di procedura cri» minale.

Potrá però, secondo le circostanze, ordinare il detto rinvio alla Corte d’assisie da convocarsi nella cittá ove siede Ia Corte d’appello.

Art. 22. La Camera di Consiglio ordinerá la trasmissione degli atti, a termini dell’articolo 230 di detto Codice di pro- cedura criminale, anche nei reati politici punibili solamente con pene correzionali, e pei reati di stampa contemplati nel- articolo 1.

Art. 25, La citazione diretta avanti le Corli d’assisie avrá solamente luogo pei reati di stampa a tenore dell’articolo 62 della legge 26 marzo 1848.

Art. 24. Nelle ventiquattr’ore che seguiranno la notificazione prescritta dall’articolo 365 del Codice di procedura criminale gli accusati detenuti saranno trasferiti nelle carceri della cittá in cui dovranno essere giudicati,

Art. 25. Quando gli accusati saranno rinviati ad una Corte d’assisie convocata in una cittá diversa da quella ove siede la Corte d’appello gli atti del processo, con le carte unite e coi documenti ed oggetti formanti corpo del reato, saranno, per cura del procuratore generale, immediatamente trasmessi alla segreteria del tribunale provinciale della cittá ove le As- Sisie dovranno tenersi.

Art. 26. Ventiquattr’ore al piú tardi dopo l’arrivo dell’ac- cusato nelle carceri della cittá ove det’essere giudicato, e dopo la rimessione degli atti, prescritta dall’articolo prece- dente e dall’articolo 575 del Codice di procedura criminale, il presidente della Corte d’assisie procederá all’interrogatorio dell’accusato a tenore dell’articolo 376.

Se il presidente della Corte d’assisie non si troverá ancora sul luogo, precederá a tale interrogatorio il presidente del tribunale provinciale, ovvero un giudice da lui commesso.

Art. 27. Se il pubblico Ministero o Paecusato avranno dei motivi per chiedere che il processo non sia portato alla prima convocazione dei giudici del fatto, presenteranno al presi- dente della Corte d’assisie una requisitoria per la prorega- zione del termine.

Il presidente, udito sempre il pubblico Ministero, deciderá se la proroga debba essere conceduta.

Art. 28. Gli accusati che saranno arrivati nelle carceri del luogo delle Assisie dopo la loro apertura, non potranno es- sere giudicati nella incominciata Sessione, a meno che ciò sia richiesto dal pubblico Ministero e l’accusato vi consenta.

S’intenderá ia tal caso che il pubblico Ministero e gli ac- cusati, ai quali fosse giá stata notificata la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoltá di ricorrere in Cassazione a tenore degli articoli 377, 378, 379 e 380 del Codice di pro- cedura criminale,

SESSI NE DEL 1853-54

Art. 29. Il presidente della Corte d’assisie è investito dei poteri e delle incombenze che nelle varie disposizioni dei capi 1 e 2 del titolo NI, libro 2, ed in ogni altra parte del Codice di procedura criminale sono al presidente attribuite,

Art. 30. Dovendosi incominciare il dibattimento, e trovane dosi giá la Corte in seduta, i dodici giudici del fatto che, a tenore dell’articolo 92 si troveranno destinati pel giudicio della causa, unitamente a due giurati supplenti, si porteranno a sedere, secondo l’ordine della loro estrazione, sopra sedili separati dal pubblico, dalle parti e dai testimoni, in faccia al banco degli accusati.

Art. 54. Aperta la seduta il presidente leggerá ai giudici del fatto la seguente formola di ginramiento :

«Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli nomini di esa- minare colla piú scrupolosa attenzione le accuse portate cone tro N. N.; di non tradire i diritti dell’accusato nè quelli della secietá e dello Stato che lo accusa; di non comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare a- scolto nè all’odio nè ad altro malvagio sentimento, nè al ti- more nè all’affetto; di decidere solamente allo stato dell’ac- cusa e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento, coll’imparzialitá e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero.»

Chiamerá quindi ad uno ad uno detti giudici secondo l’or- dine dell’estraziene loro, e ciascuno di essi, toccata colla de- stra la formola del giuramento, risponderá : lo giuro.

Art. 52. Terminato il dibattimento, durante il quale spet- terá pure ai giurati la facoltá contemplata nel secondo alinea dell’articolo 448 del Codice di procedura criminale, il presi» dente, riassumendo la discussione, fará notare ai giudici del fatto le principali ragioni in favore e contro Paccusato. e rame menterá loro i doveri che sono chiamati ad adempiere.

Formolerá in iscritto le questioni alle quali sono chiamati a rispondere separatamente, prima sul fatto principale, ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze aggravanti risul- tanti, sia dall’atto di accusa, sia dal dibattimento, nel modo seguente:

«L’accusato è egli colpevole del reato di..,?

«L’ha egli commesso colla circostanza aggravante...?

«L’ha egii commesso coli’altra circostanza aggravante...?»

Art. 35. Allorchè l’accusato avrá proposte per iscusa un fatto ammesso come tale dalla legge, il presidente dovrá for= molare la questione come segue:

«Il tal fatto è egli costante?»

Art. 34. Se l’accusato avrá meno di 44 anni, il presidente formolerá Ja seguente interrogazione:

«L’accusato ha egli agito con discernimento ?»

Art. 55. Nelle materie criminali, ed anche in caso di reci» divitá, il presidente, dopo di avere poste le questioni in iscritto, avvertirá i giurati che, se essi pensano alla maggio ranza esisiervi a favore di uno o piú degli accusati circostanze attenuanti, dovranno farne Ja dichiarazione in questi termini :

e Alla maggioranza vi sono circostanze attenuanti in fa- vore dell’accusato N. N.»

Art. 56. Il presidente rimetterá quindi ai giudici del fatto; nella persona del loro capo, le questioni scritte a termini dee gli articcli 32, 33 e 54 assieme all’atto di accusa, ai processi verbali che coustatano il reato ed agli atti del processo, ece cettuate le dichiarazioni scriite del testimoni, e li avvertirá de) pari che, se l’accusato è dichiarato colpevole del fatto prin= cipale alla semplice maggioranza dei voti, dovranno farne menzione al principio della loro dichiarazione. Fará in seguito ritirare gli accusati dalla sala d’udienza, e leggerá ai giudici del fatto la seguente istruzione :