Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/721

Da Wikisource.

Art. 68. Coloro che si crederanno indebitamente iscritti od ommessi nella lista predetta potranno presentare i loro reclami al Consiglio delegato entro giorni tre dalla scadenza del termine prefisso nell’articolo precedenle.

Il Consiglio delegato dará le sue deliberazioni sui reclami fra giorni 10 successivi.

Art. 69, La lista rivedota dal sindaco, i ricorsi dei recla- manti e le relative deliberazioni del Consiglio delegato s8- ranno immediatamente trasmesse all’intendente della provin- cia, il quale pronunzierá sui fatti reclami.

L’intendente potrá aggiungere d’ufficio alla lista i nomi di coloro che, a suo giudizio, saranno stati indebitamente om- messi, e cancellare quelli indebitamente iscritti.

Premesse tali operazioni, l’intendente procederá alla defi- nitiva decretazione delle liste generali, ed il suo decreto sará pubblicato, prima che finisca il mese di settembre, in ogni comunitá colla tabella delle rispettive rettificazioni.

Art. 70. Coloro che si crederanno fondati a contraddire alle decisioni dell’intendente, od a lagnarsi di denegata giu- stizia, potranno promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d’appello.

La loro domanda dovrá essere significata all’intendente, sotto pena di nullitá, e la causa sará decisa sommariamente ed in via d’urgenza, senza che sia d’uopo del ministero di causidico, e sulla relazione che ne verrá fatta in udienza pub- blica dall’uno dei consiglieri del magistrato, sentita la parte ed il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

L’appello non avrá effetto sospensivo.

Art. 74. In ogni comunitá vi sará una Commissione com- posta del sindaco che ne avrá la presidenza, o per esso del vice-siudaco e di due consiglieri comunali, oltre a due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi.

L’ano dei consiglieri membri della Commissione sará de- putato dall’intendente della provincia, l’altro, insieme coi due supplenti, sarò eletto in ogni anno dall’intiero Consiglio comunale a maggioranza di voti, ”

Art. 72. La Commissione, formata come nell’articolo pre- cedente, nella seconda metá di ottobre di ciascun anno, pro- cederá all’elezione di due individui per ogni mille anime di popolazione che avrá il comune, e li eleggerá fra quelli in- scritti nella lista mentovata nei precedenti articoli. Gl’indi- vidui cosí eletti dovranno adempiere nell’anno seguente alle funzioni di giurato presso alla Corte d’assisie del distreito, se vi sararino chiamati.

Art. 78. I nomi degl’individui designati dalle Commissioni comunali saranno immediatamente trasmessi all’intendente delta provincia, il quale formerá una lista generale per or- dine alfabetico di tutti i giurati eletti nella provincia.

Art. 74. Vi sará per ogni provincia una Commissione com- posta dell’intendente, del presidente del Consiglio provin- ciale e di un censigliere provinciale, oltre a due altri mem- bri dello stesso Consiglio, che vi adempiranno alle funzioni di supplenti, la quale Commissione, esaminata la lista gene- rale dei giurati proposti dalle Commissioni comunali, la ri- durrá, prima che finisca il mese di novembre, alla metá del numero degl’iscritti.

La presidenza della Commissione apparterrá all’ inten- dente, e, in sua miancanza, al presidente del Consiglio pro- vinciale.

Il consigliere provinciale, membro ordinario della Com- missione, e i due supplenti saranno eletti dal Consiglio pro- vinciale a maggioranza di voti.

Art. 78. Le liste, ridotte dalle Commissioni provinciali,

saranno dagl’intendenti trasmesse ai presidenti dei tribunali della rispettiva loro pruvincia, nonché al presidente del tri- bunale della cittá capoluogo del distretto, nella quale do- vranno tenersi ordinariamente le assisie,

Art. 76. Se le liste delle provincie componenti il circen- dario non conterranno fra tutte il numero di duecento in - dividui, saranno, per cura del presidente del tribunale se- dente nella cittá capoluogo del circondario, trasfuse in una lista sola. i

Gl’individni in essa lista nominati saranno quelli destinati a prestare il loro servizio come giurati presso alla Corte di assisie nell’anno seguente,

Art. 77, Se le varie liste delle provincie del distretto ol- trepasseranno, insiewie riunite, il numero di duecento indi- vidui, il presidente del tribunale della cittá capoluogo, in una delle pubbliche udienze che terrá il tribunale nella prima metá del mese di dicembre, fará imbussolare tutti i nomi portati sulle varie liste e procederá all’estrazione a sorte dei giurati che dovranno prestare il loro servizio nell’anno seguente.

Pei distretti di Torino e di Genova la lista annuale dei gin- rati da comporsi nel modo anzidetto sará di 400, e per gli altri distretti di 200 individui.

La lista annuale dei giurati stará sempre affissa nell’udito= rio del tribunale provinciale.

Art. 78. Oltre alla lista dei giurati prescritta dall’articolo 74, la Commissione della provincia, in cui si troverá la cittá capoluogo di circondario, comporrá una lista di giurati sup- pienti, e ne trarrá i nomi dalla lista permanente dei gin- rati della stessa cittá, fra quelli aventi in essa il reale loro domicilio.

I gigrati supplenti saranno in numero di 100 per le cittá di Torino e di Genova, e di 50 per ogni altra cittá capoluogo di circondario.

La lista dei giurati supplenti sará parimente trasmessa al presidente del tribunale provinciale.

Art. 79. Occorrendone il bisogno nel corso dell’anno, la Commissione provinciale dovrá, a richiesta del presidente del tribunale provigciale, completare 0 ricomporre con nuove scelte la lista dei giurati supplenti.

Art. 89. Dieci giorni prima dell’apertura delle assisie, il presidente del tribunale provinciale della cittá capoluogo del distreito fará dalla lista annuale dei giurati ordinari l’estra- zione a sorte di 50 nomi, e le persone, i cui nomi saranno cosí estratti, dovranno prestare il loro servizio per le cause da spedirsi nella Sessione.

Estrarrá quindi dieci nomi dalla nota dei giurati sup- plenti, e questi saranno tenuti a prestare il loro servizio anche per tutta la Sessione in mancanza dei giurati ordinari.

Art. 81. Quando le Corti d’assisie. saranno divise in due o piú sezioni, si faranno altrettante estrazioni di giurati or- dinari e supplementari nel modo stabilito dall’articolo prece- dente,

Art. 82. I presidenti delle Corti d’assisie distribuiranno gli affari da spedirsi nel corso d’ogni Sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti, come nei due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbano in- tervenire alle sedute della Corte d’assisie per un termine maggiore di 43 giorni.

incominciato però col foro intervento un dibattimento, non potranno esserne dispensati, qualanque abbia ad esserne la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 80 e 81 saranno rinnovate secondo le esigenze del servizio.