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Se l’usufrutto è limitato a teinpo minore di dieci anni, sará valutato a tanti ventesimi della piena proprietá, quanti saranno gli anni della sua durata.

Il valore della nuda proprietá si riterrá uguale alla diffe- renza fra il valore della piena proprietá e quello dell’usu- frutto fissato come sopra.

Art. 9 In tutti i casi in cui dalla presente legge e dall’an- nessa tariffa è imposia una tassa proporzionale sal valore della piena proprietá, la siessa tassa sará applicata al valore dell’usufrutto o della nuda proprietá determinato secondo le norme prescritte nell’articolo precedente.

Art. 10 Per ia valutazione e la tassa tanto dei diritti d’uso e d’abitazione quanto della proprietá gravata di tali pesi, si procederá rispettivamente giusta le norme segnate negli ar- ticoli precedenti rispetto all’usufrutto ed alla nuda proprietá.

Art. 11. I segretari e catastari dei comuni sono tenati di dare gratuita visione nei rispettivi archivi agli agenti dema- niali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare ammontare delle tasse, e cosí pure di sommi- nistrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.

Nel caso di rifiuto 0 di ritardo non giustificato, l’inten- dente della provineia vi provvederá sall’instanza dell’agente demaniale a spese del segretario o catastaro.

Art. 12. Cosí l’amministrazione demaniale, come il con- tribuente possono proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichiarazioni o consegne di cui agli articoli 6.e 7.

Tale facoltá però non compete al contribuente, quando l’atto, la dichiarazione o la consegna sia da lui emanata.

Prima che la perizia sia segulta, si polrá stabilire di con- certo ira l’amministrazione ed il contribuente il valore in comune commercio degli oggetti sottoposti a fassa,

Art. 13. La domanda di perizia viene fatta al giudice di mandamento indicato nelle disposizioni speciali riflettenti le varie fasse.

La parte instante deve in tale domanda dichiarare il valore che crede doversi attribuire ni beni soggetti alla tassa.

La perizia deve farsi da tre periti, a meno che le parti non convengano che si faccia da un solo.

L’ordinanza che preserive la perizia ingiunge alle parti di fare la nomina dei periti entro tre giorni dalla notificazione, con diffidamento che in difetto si procederá alla prescritta operazione dai periti che saranno d’ufficio nominati.

Art. 14. Nel termine di giorni tre come sopra, le parti che si fossero accordate nella scelta dei periti debbono farne la dichiarazione ali giudice.

Spirato detto termine, ad istanza della parte piú diligente, previa citazione dell’altra, il giudice con sua erdinanza no- minerá, ove d’uopo, i periti d’ufficio, fisserá il giorno e l’ora in cui dovranao comparire per la prestazione del giuramento, ed il termine in cai dovranno presentare la lora relazione,

1 periti stenderanno una sola relazione comune, e non for- meranno che un giudizio a pluralitá di voti, In caso di diver- genza di opinioni fra i periti, s’indicheranno i motivi del dis- senso, senza però specificare le opinioni individuali,

Quando i periti non presentassero la relazione nel termine loro prefisso, la parte interessata potrá fare instanza per Ja nomina di altri periti, i

In questo caso i periti surrogati non avranno aleun diritto di conseguire il pagasiento delle spese ed onorari relativi agli incombenti cui avessero dato principio, o che si trovas- sero in corso di eseeuziane.

Art. 18, Identico all’articolo 14 del Ministero.

Sessione DEL 4853-54 — Documenti — Vol. II. 441

Art. 16. Accertato, mediante la perizia, il valore caduto in contestazione, si fará luogo a supplemento od a restiuzione di tassa, secondo che il medesimo sará risultato maggiore 0 minore di quetto sul quale si è eseguita la riscossione.

Le spese di perizia saranno scpportate dalle parti in ra- gione delle d’fferenze tra il valore accertato come sopra e quelli da esse rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima,

Art. 17. Tanto nella liquidazione quanto nella ricevuta delle tasse, gli agenti delle finanze dovranno esprimere di- stintamente ie disposizioni tassate, la tassa dovuta per cia- scuna di esse, non che gli articoli: di legge e di tariffa applicati.

Art, 48.1 reclami contro alla liquidazione delle tasse non saranno ommessi ia giudizio se non quando sieno corredati della quitanza del pagamento delle tasse medesime,

Art. 19. Identico all’articulo 19 del Ministero,

Art, 20, La domanda non interrompe, salvo la prescrizione che corre contro la parte che fa la stessa domanda.

Art. 21, 22, 25, 24. Identici agli articoli 20, 21, 22, 23 del Ministero.

TITOLO II

DELLE TASSE D’INSINUAZIONE.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art, 25. Allorquande un atio contiene mutazione di pro- prietá, usufruito, uso 0 godimento di beni mobili ed immo» bili, si esige la tassa stabilita per gli immobili sulla totalitá del prezzo o valore, a meno che nell’atto stesso non sia stato pei mobili stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel qual caso si esigerá sul detto prezzo la. tassa stabilita pei mobili.

Non si avrá riguardo a tale distinzione di prezzo perle cose che l’articoto 40" del Codice civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienati insieme agli stabili od edifizi alla cui coltivazione od esercizio esse servono,

Per gli aiti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere sará sempre dovuta indistintamente la tassa stabilita riguardo agli immobili.

Art. 26. Identico allarticolo 25 del Ministero.

Art. 27, Gli atti portanti traslazione di proprietá, usu- frutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di una semplice tassa fissa,

Art. 28. Gli atti traslativi di proprietá immobiliaria, pei quali, all’epoca della loro insinuazione, siasi pagata la tassa proporzionale imposta dalla presente legge, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipctecaria, quando vengano a que= sia formalitá presentati.

Le tacse dovute sugli atti soggetti all’insinnazione saranno a carico:

Dell’ acquisitore, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietá che in usufrutto, godimento od uso ;

Del conduttore negli atti di locazione;

Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo;

Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procura= tori ed amministratori, le tasse delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati 0 committenti.

In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti