Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/86

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dello Stato sulla cosa caduta in contestazione, ad eccezione delle sentenze di assolutoria, per le quali Ja parte vincitrice non potrá mai essere ricercata al pagamento della quota d’e- molumento dovuta dal vinto, ancorchè si fosse pronunciata la compensa delle spese.

Le sopratasse sono a carico, ecc., come nell’articolo 108 del progetto del Ministero.

Colui che anticipa per intiero le tasse d’emolumento, ece., come nell’articolo 108 del progetto del Ministero.

Art. 407. La formalitá dell’emolumento si eseguisce con la simultanea percezione della relativa tassa dall’agente delle finanze che ne è incaricato nel distretto dell’autoritá giudi- ziaria in cui ebbero luogo gli atti.

Art. 108. Il segretario del magistrato, tribunale o giudice da cui fu profferta la sentenza soggetta a tassa d’emolumento, dovrá entro giorni quindici dalla data della medesima tras- metterne una copia non autenticata e munita solo del suo visto per la formalitá dell’emolumento al suddetto agente demaniale, e potrá servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che venisse richiesta da una delle parti, salvo il muriria, dopo la formalitá dell’emolumento, della sua au- tenticazione,

Art. 109. Il pagamento della tassa d’emolumento dovrá farsi entro tre mesi da’la data della sentenza soggetta alla medesima.

Art. 140. Se il pagamento non sará stato effettuato entro il detto termine, l’agente delle finanze rilascierá apposita in- giunzione contro Je parti; e queste incerreranno in una so- pratassa uguale al decimo della tassa principale, semprechè non soddisfacciano al debito loro trenta giorni successivi all’intimazione di delta ingiunzione.

Art. fil. A chiunque avrá anticipato del proprio tasse d’emolumento, od altre ad esso accessorie, competerá l’a- zione immediata di rimborso contro le parti debitrici in via ingiunzionale.

Nell’esecuzione dell’ingiunzione non si avrá riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovute, oppure dovute in semma minore.

Ií debitore non potrá far valere i suoi reclami che contro amministrazione delle finanze giustificando di aver integral- mente rimborsato chi avrá pagato in suo carico odi avere ottenuto a tal fine il consenso di questo.

Art. 112. Identico all’articolo 417 del progetto del Mind- stero.

Art. 413. In tutte le copie degli atti soggetti ad emolu- mento dovrá prima dell’autenticazione menzionarsi la dafa del pagamento della fassa coll’indicazione dell’uffizio in cui ebbe luogo.

L’inosservanza di tale obbligo sará punita coll’ammenda di lire dieci per ogni ommessione.

Art. 454. I membri dei magistrati o tribunali ed ogni al- tro giudice si asterranno dal far provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza od erdinanza definitiva per cui non risulti loro pagato il diritto d’emolumento.

Le contravvenzioni a questa disposizione non importe- ranno nullitá, ma daranno luogo ad un’ammenda di lire ven- ticinque contro il segretario.

Potranno però i magistrati, tribunali e giudici, in caso di assoluta urgenza, dichiarare esecuforia una sentenza anche prima che sia sottoposta all’emolumento, con che s’imponga Pobbligo di tale formalitá entro un termine non maggiore di giorni tre, trascorsa il quale, senza che siasi soddisfatto a tale prescrizione, s’incorrerá dalla parte instante in una so- pratassa uguale al decimo della tassa principale.

Art. 115. Viè prescrizione dopo due anni dal giorno in cui segui la registrazione sia per la domanda di supplemento di tassa d’emolumento, sia pei reclami delle parti.

Trascorso il termine d’anni cinque sará prescritta l’azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovute per le sentenze soggette a fassa d’emolumento e non registrate.

Di queste però non si potrá mai fare uso senza l’esegni- mento della prescritta formalitá ed il pagamento delle rela- five tasse.

Disposizione generale.

Art. 116. Sono abrogate la tariffa delle tasse d’insinua- zione pubblicata col manifesto camerale del primo aprile 4816, la legge del 17 giugno 1881 sulle tasse di successione, e la tariffa delle tasse d’emolumento annessa alle regie pa- tenti del 5 aprile 1816, come pure tutte le altre disposizioni legislative riguardanti a materie che formano oggetto della presente legge.

Andrá in vigore il giorno primo gennaio mille ottocento cinquantacinque.