Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/85

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1 contravventori a questa disposizione incorreranno nel- l’ammenda di lire venticinque per la non fatta trasmissione delle stato anzidetto, e di lire cinque per l’ommessa indica- zione di ciascun decesso nello stato medesimo.

TITOLO IV.

DELLE TASSE D’EMOLUMENTO GIUDIZIARIO,

Art, 84, I provvedimenti della Corte di cassazione non sono soggetti che alla tassa fissa d’emolumenio.

Art, 85. È dovuta Ja tassa proparzionale sulle sentenze de- finitive, cosí contraddittorie come contumaciali, di tutti gli altri magistrati, tribunali e giudici, in materia civile, con- tenzioso-amministrativa e commerciale, non che degli arbi- tri, rese esecutorie in materia civile o commerciale, e su quelle in materia penale riflettente la parte civile, che por- tano condanna od assolutoria per una somma od oggeito di valore determinato od apprezzabile, collocazione o liquida- zione di somme od altri valori.

La stessa tassa è dovuta sulle dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, relative pure ad oggetto di va- lore determinato od apprezzabile.

Non si estende però in niun caso alle spese di lite.

Art. 86. Sono esenti da emolumento le sentenze proferite sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato,

Art. 87. La tassa proparzionale è dovuta, ecc., come nel- Particolo 89 del progetto del Ministero.

Art, 88. Le sentenze che dichiarano la nullitá radicale di un atto nonandranno soggette che alla tassa fissa, se tale atto sará stato insinuato.

Art. 89, Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto il cui ammontare debba accertarsi ulterior- mente in continuazione dello stesso giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette a titolo provvisorio al pagamento di una somma eguale alla tassa fissa, salva a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma.

Art. 90. Identico all’articolo 92 del progetto del Mini- stero.

Art, 91. Per le sentenze che intervengono in giudizio d’op- posizione a sentenza contumaciale, si terrá conto della tassa giá pagata, ece. come nell’articolo 93 del progetto del Mini- stero.

Art. 92. Identico all’articolo 9 del progetto del Mini- stero.

Art. 95. Per le sentenze profferte in giudizio di rivoca- zione, se con esse si rigetterá la domanda di rivocazione, o, venendo questa ammessa, si confermerá la precedente sentenza, pon si fará luogo ad alcuna Lassa proporzionale, ma soltanto alla tassa fissa, oltre alla perdita del deposito por- tato dalia legge; ma se si riparerá la sentenza cadente in rivocazione, verrá all’occorrenza percetto il supplemento di tassa proporzionale che sia per risultare dovuto.

Art. 94. Nun si fará però mai luogo alia restituzione di -

tasse regolarmente percette sopra sentenze che venissero an- Nuliate o riformate,

Art. 93. Sará dovuto per intiero l’emolumento per una se- conda sentenza, sebbene giá si fosse pagato per la prima, quando diversa è fa persona 0 l’azione contro la quale o per la quale viene a profferirsi la secogda sentenza sebbene per lo stesso oggetto.

Art. 96. Allorchè, oltre la condanna principale, si prenuu- ciò anche colla stessa sentenza sopra una domanda riconven-

zienale o sopra questioni di garanzia o di rilievo contro terzi chiamati od intervenuti spontaneamente in causa, sono do- vute tante tasse quanti sono i diversi oggetti decisi.

Art. 97. Quando una stessa sentenza porta piú disposizioni indipendenti le une dalle altre, o distintamente promosse in giudizio da taluna delle parti, è dovuta per ciascuna di esse, e, secondo la sua specie, la tassa proporzionale o fissa, di cui nella tariffa annessa alla presente legge.

Art. 98. Le sentenze che riconoscono dovute annue ren- dite, prestazioni, vd aliro provento, sí soitoporranno alla fassa proporzionale in ragione dell’agmontare cumulato delle annualitá.

Questo cumulo non potrá però mai eccedere gli anni 10, se si tratterá di prestazione vitalizia, né gli anni 20 se si tratterá di qualunque altra. :

Trattandosi di provvisionale o di pensione alimentaria concessa provvisoriamente in pendenza del giudizio, 0 sino ad un dato evento, la tassa sará dovuta sul solo ammontare della somma od annualitá concessa.

Art. 99. Le senienze che portano condanna al pagamento di annualitá od interessi decorsi per un tempo non determi- nato nello stesso provvedimento, nè d’altronde risultante dagli atti delia causa, daranno luogo alla tassa di tali inte- ressi per un quinguenrio.

Art. 100 Occorrendo il giudizio di perizia per l’accerta- mento del valore dei beni sottoposti alla tassa proporzionale, se ne dovrá rivolgere l’istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l’efficio che ha eseguita la formalitá dell’emolu- mento.

Art. 10. Ognigualvolta una sentenza è per sua natura soggetta alla tassa proporzionale d’emolumento, non si po- trá ammettere l’eccezione che non siasi fatta in causa ve- runa contestazione od osservazione nel merito dell’oggetto cui quella si riferisce, o che la parte siasi anche rimessa alla saviezza di chi doveva giudicare.

Art. 102. Sono eccettuate dalla disposizione dell’articolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non’siano state contestate neppure per modo di semplice osservazione, come pure i concordati che se- guano in materia commerciale fra i erediiori di uno stesso debitore, per quanto non abbiano individualmente formato l’oggetto di veruna contestazione.

Art. 403. Ogniqualvolta si tratterá di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termini delle sovraespresse dispusizioni non vada soggetto a tassa propor» zionale d’emolumento, si perceverá rispettivamente la tassa fissa portata dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 04. Per le sentenze pronunciate sepra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un atto pubblico e pagare la tassa d’insinuazione, sará dovuta anche questa tassa oltre quella d’emoiumento.

Art. 105. Le sentenze pronunciate dai tribunali esteri o dai regi consoli all’estero, delle quali si faccia uso în giudi- zio, o la menzione in atti pubblici in questi Stati, andranno soggette alle tasse portate dalla presente legge, sal;o in quanto alie sentenze dei tribunali esteri si dimostri che le sentenze che si proferiscon» in questi Stati vadano esenti da simili tasse nello Stato estero da cui quelle provengono.

Art. 106, Le tasse d’emolamento sono davute dalle parti in ragione della loro condanna nelle spese della lite,

© Debbono però anticiparsi per intiero da quella che ri-

chiede la formalitá, salvo il rimborso che di ragione verso Valtra parte.

Sará salvo in ogni caso il privilegio spettante al demanig