Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
sono talmente invasi da sì reprobo spirito, che, abusando del sacro ministero della predicazione, se ne fanno apertamente, con rovina e scandalo dei fedeli, propugnatori ed apostoli.
Fin dal 31 luglio 1894 il Nostro Antecessore, per mezzo della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, richiamò l’attenzione degli Ordinari su questa grave materia. Le disposizioni e le norme date in quel pontificio documento Noi le manteniamo e rinnoviamo, onerando su di esse la coscienza dei Vescovi, perchè non abbiano ad avverarsi mai in veruno di loro le parole di Nahum profeta: Dormitaverunt pastores tui1. — Nessuno può avere facoltà di predicare, nisi prius de vita et scientia et moribus probatus fuerit2. I sacerdoti di altre diocesi non debbono ammettersi a predicare senza le lettere testimoniali del proprio Vescovo. — La materia della predicazione sia quella indicata dal divin Redentore, là dove disse: Praedicate evangelium3 .... Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis4. Ossia, come commenta il Concilio di Trento: Annunciantes eis vitia, quae eos declinare, et virtutes quae sectari oportet, ut poenam aeternam evadere et caelestem gloriam consequi valeant5. — Quindi si bandiscano del tutto dal pulpito gli argomenti più acconci alla palestra giornalistica ed alle aule accademiche che al luogo santo; si antepongano le prediche morali a conferenze, il men che possa dirsi, infruttifere; si parli non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in