Pagina:Pieni l'animo (Siena 1906).djvu/9

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ostensione spiritus et virtutis1. Perciò la fonte precipua della predicazione devono essere le Sacre Scritture, intese, non già secondo i privati giudizi di menti il più delle volte offuscate dalle passioni, ma secondo la tradizione della Chiesa, le interpretazioni dei Santi Padri e dei Concilî.

Conformemente a queste norme, Venerabili Fratelli, egli è duopo che voi giudichiate di coloro, ai quali vien da voi commesso il ministero della divina parola. E qualora troviate che talun di essi, più cupido degli interessi proprii che di quelli di Gesù Cristo, più sollecito di plauso mondano che del bene delle anime, se ne allontani; e voi ammonitelo, correggetelo; e se ciò non basti, rimovetelo inesorabilmente da un ufficio, di cui si manifesta affatto indegno. — La quale vigilanza e severità tanto più dovete voi adoperare, perchè il ministero della predicazione è tutto proprio di voi ed è parte precipua dell’ufficio episcopale; e chiunque oltre di voi lo esercita, lo esercita in nome vostro ed in vostro luogo; ond’è che resta sempre a voi il rispondere innanzi a Dio del modo col quale viene dispensato ai fedeli il pane della parola divina. — Noi, per declinare da parte Nostra ogni responsabilità, intimiamo ed ingiungiamo a tutti gli Ordinarii di rifiutare o di sospendere, dopo le caritatevoli ammonizioni, anche durante la predicazione qualsivoglia predicatore, sia del clero secolare sia del regolare, il quale non ottemperi pienamente alle ingiunzioni della precitata Istruzione emanata dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari. Meglio è che i fedeli si contentino della semplice omelia e della spiegazione del Catechismo fatta

  1. I Cor. II, 4.