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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/102

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98 Difetti delle

di Giustiniano punto non si confacessero, furono ciò non ostante dai poco avveduti Compilalatori trasportate nel Corpo delle Leggi. E quinci avviene, che quando si crede di aver nelle Pandette ben compresi, e fitti nella mente i più sostanziali principj del Giure, passando poi al Codice, ed alle Novelle, bisogna lasciare da un canto molte cose apprese innanzi, ed impararne delle altre del tutto opposte alle prime, per essere state le decisioni sparse per entro alle Pandette, dalle più recenti Leggi di Giustiniano, od anche de’ suoi antecessori cassate, ed annichilate. Peggior male ancora si è, che nelle stette Pandette s’incontrano assai sovente delle Leggi, le quali contengono un altro Gius contrario a quello, che in tante altre Leggi viene insegnato, senza che neppure il minimo segno dato ci venga, che quella tale, e tal Legge una recente, ed a quella delle altre Leggi opposte dottrine contenga. Il Noodtio1 adduce un bellissimo saggio di quello, che diciamo: arrecando delle Leggi cavate dai titoli delle Servitù Reali, che sono registrate nei Digesti, le quali Leggi contengono delle dottrine, che l’istesso Autore per mezzo d’altre Leggi tirate dai medesimi titoli, prova essere state dalla consuetudine abrogate, benché in quelle Leggi non ne venga neppure dato il minimo cenno. E dopo d’aver tutto ciò bastevolmente provato, conchiudendo dice l’Autore: Miror non esse observatum a viris doctis, qui alioquin


  1. Lib. 1. cap. 2. Probab. add. Cujac. in Tractat. ad Africanum cap. 8. in L. 34. D. Mand.

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