Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/101

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Leggi Romane. 97

la differenza delle parole, quantunque rispetto alla sostanza istessa passassero altramenti d’accordo. E però quando i Compilatori delle Pandette si abbattevano in somiglianti passi, ragion avrebbe voluto, ch’eglino passassero avanti senza copiarli, e trasportarli nel corpo delle Leggi, per non dare motivo a quei, che queste Leggi venissero poi ad incontrare, di tenere per dispute vere, e sostanziali le sole controverse di parole: poichè facile è bensì ad ognuno lo scoprire in tale caso il combattimento delle due Leggi: ma troppo egli è malagevole il conoscere, che quella disparità solamente intorno alle parole s’aggiri. Ciò però non ostante quegli storditi di Triboniano, e de’ suoi Colleghi tanti passi, i quali puramente dispute di parole in se contengono, inserirono nel Corpo delle Leggi, che se ne potrebbe comporre un trattato di giusta mole. Laonde il Leysero1 ed il Vverenfelsio2 sonosi presa la briga di rintracciarne un buon numero; ed una gran copia d’altre ancora rinvenire se ne potrebbero, come assicura il Gundlingio3 purchè altri si volesse torre questo impegno. E quelle Leggi altro servizio per verità non fanno, se non che rendere più imbrogliato lo studio legale, ed aumentare il numero già prodigioso degli errori, e delle false sentenze.

XI. Molte dottrine, e decisioni degli antichi Giurisconsulti, ed Imperadori, benchè alle Leggi, al tempo, al governo, ed ai costumi dell’età


  1. De Logomachiis Ictorum.
  2. De Logomachiis add. Jo: Mercer. in Conciliat. cap. 6.
  3. In Trebat. Vindicat. §. 14. Lit. A.