Vai al contenuto

Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/61

Da Wikisource.

Leggi Romane. 57

esso si trova contrario alle altre Leggi, ed all’analogia di tutto il Giure Romano.1 E questo malanno, per trattarsi di Leggi, è troppo più grande di quel, che comunemente si va figurando la gente, poichè, come saviamente riflette il Bynkershoeckio2 in aliis auctoribus corruptis perditur sententia, et fere solus nitor; hic sæpe perditur res, et fortuna hominum: aliud quippe juris esse poterit, si hoc, quam si illo modo fuerit scritptum.

Non mi si dica, che i più giudiziosi Critici Legali abbiano già levata via la massima parte dei testi viziosi e guasti, che per entro a’ Codici delle Leggi si ritrovavano: e che però questi sì fatti difetti non debbono più potere a veruno gran noja recare, nè apportare alla Giurisprudenza gran danno. Io sono tutto all’opposto di ferma persuasione, che riguardo a questo punto più abbiano alla Disciplina Legale nociuto, che giovato le fatiche de’ Giurisconsulti: poichè costoro in vece di ritrovare la vera lezione del testo, vi hanno aggiunto i loro propri capricci, e le loro chimere, desiderando ognuno di far spiccare il suo ingegno o mettendo in campo qualche suo nuovo ghiribizzo, o combattendo i rimedj messi in opera dagli altri per acconciare i testi corrotti. Sicchè non si può umanamente sapere chi s’abbia il torto, o la ragione, e chi abbia veramente emendato il testo, o chi si sia più degli altri approssimato

  1. Gugl. Fornerius Select. lib. 2. cap. 4. Everh. Otto in Præfat. Tom. 2. cap. 2. Thes. Jur. Civ. pag. 11.
  2. In Præfat. ad Observ. Jur. Civ.

alla