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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/68

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64 Difetti delle

intorno alla forza de’ giuramenti, ed intorno ad altre cose tali, sopra le quali gli autori delle nostre Leggi hanno ragionato coi loro Stoici principj,1 facciasi, dico, attenzione alle spiegazioni, e ragionamenti fatti da’ nostri Chiosatori sopra i testi suddetti, ed appena è, che uno il quale sia di giudizio, e di erudizione un pocolino fornito, possa contenere le risa per le tante inezie, e fole da costoro in tali occasioni spacciate. Ora tutte queste dottrine false, ridicole, inette, puerili, e stomachevoli, che dai primi Chiosatori furono a lor capriccio inventate, sono poi state accettate da coloro, che li seguitarono, con tanto rispetto, e venerazione, come se fossero tanti vangeli, e tante decisioni d’uomini infallibili. Noi non vogliamo qui farci a mostrare più distesamente le pessime conseguenze di questa cosa, nè far conoscere di quante altre opinioni false una sola opinione falsa, o primitiva possa essere l’origine, poichè questo ad altro luogo è riserbato. Ma quello, che quì devesi far considerare, si è, che siccome in ogni ben regolata Repubblica le Leggi debbono essere concepite per modo, che da tutti i membri di quelle possano venire agevolmente intese, mentre dovendo esse servire di norma, e regola alle azioni de’ Cittadini necessaria cosa è, che tutti le comprendano; così le Leggi Romane per non

  1. Perrenon animad. Jur. cap. 24. Jun. a Costa in not. ad §. 3. Inst. de Just. et Jur. Widvogel de Jur. Embryon. Hering de Stoic. Ictorum Philos. Huber. in Digression. part. I. Lib. I. cap. 2.

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