Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/76

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72 Difetti delle

diosa cosa sarebbe il voler quì dare solamente un saggio di tutte le maniere di sottigliezza, onde guastate son le Leggi Romane. E la cosa è altresì troppo ben nota a chiunque ha studiato il Giure in autori di dottrina, e discernimento dotati, ed a chi ha letto il testo medesimo e non già i puri Zibaldoni di tanti goffi Comentatori. Tuttavolta noi faremo ciò per comodo di chi non sa di giure con l’uno, o l’altro esempio più chiaro. Le Leggi delle dodici tavole avevano dato ad ogni padre di famiglia un’ampia autorità di poter testare a modo suo. Ma i Giuristi di que’ tempi trovando ciò troppo comodo pe’ cittadini, e volendo pur rendersi necessarj, s’avvisarono d’introdurre ne’ testamenti l’uso della mancipazione,1 la qual era presso i Romani una ceremonia da loro adoperata nella vendita di certe cose più preziose, come de’ fondi italici, de’ servi, de’ quadrupedi, e delle gemme.2 E benchè questo rito del fare i testamenti per mancipazione fosse nel progresso del tempo andato in disuso, contuttociò rimasero in appresso, e rimangono tuttavia certi vestigi, e certe conseguenze derivanti da quella cerimonia, le quali in vece di essere state dalle Leggi posteriori abolite, ne furono espressamente approvate. Tali sono la necessità di adoperar sette testimonj, che rappresentano sette persone, che nel rito della mancipazione doveva-

  1. Heinec. antiq. Rom. Lib. 2. tit. 10. §. 7. 8. Bergman Dissert. de num. Septen. test. in Testam. §. 6:
  2. Heinec. Antiq. Rom. Lib. 2. tit. I. §. 18. Bynkrershock. de Rebus Mancip. et non Manc. Treckl de Orig. et Progr. Testam. Fact. cap. 3. §. 8. et 9.

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