no necessariamente intervenire.1 Così pure
l’obbligo di dover fare il testamento da se medesimo
senza potersi servire di verun procuratore, il
quale a nome del testatore palesi a’ testimonj la
di lui volontà in iscritto, come ancora l’indispensabile
necessità di dover cominciare, e finire
il testamento senza interruzione veruna, e di
dover apertamente pregare i testimonj, perchè vi
vogliano essere presenti, e non meno la proibizione
di non potere adoperar per testimonj le
donne; queste, ed altre si fatte cose, dico, non
altronde, che da quell’antico rito della mancipazione
traggono la origine loro.2 Altro parimente,
che prette sottigliezze inutili degli antichi
Romani non sono quelle loro massime, e
regole fondamentali, che niuno possa morire
pro parte testatus, et pro parte intestatus: che l’erede,
ed il defonto sia una persona istessa: che quello
sia però tenuto a pagare del proprio i debiti di
questo, quando i beni ereditarj, a tale uopo non
bastino: che niuno possa dichiararsi erede per
mezzo d’un procuratore, che il testatore non
possa comandare all’erede, che abbracci l’eredità
solamente dopo qualche tempo; o che abbraciatala
ritenere la possa fino ad un certo tempo
soltanto: che non sussistano, nè possano aver veruno
effetto i patti di futura successione: che il padre
non possa dar licenza al figlio di fare testamento
intorno ai beni, che sono proprj dell’istesso
figlio, e che come un peculio avventizio ordina-
- ↑ Treckel loc. cit. §. 45.
- ↑ Idem ibi. §. 18. 32. 56.