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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/86

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82 Difetti delle

i Pretori, gli Edili, ed i suoi Antecessori aveano fatte sopra diversi particolari casi, e sopra quistioni speziali o proposte loro da altri, o scelte da loro medesimi a questo effetto. Ma questa maniera di compor Leggi così sciocca, così ridicola, e così inetta fu appunto ciò, che diede il guasto a tutta la Disciplina Legale, come andremo per più capi dimostrando. E primieramente ciò cagionò, che non bastassero poche, ma si dovessero assolutamente fare moltissime Leggi, affinchè da una convenevol moltitudine di decisioni, le quali riguardavano per lo più casi particolari solamente, si potesse venir a comprendere la mente del Legislatore, ed in quali circostanze egli volesse, che tale, o tal altra decisione procedesse. Quando il Legislatore propone la Legge colle proprie parole, e ch’egli specifica inoltre in quali circostanze principalmente ch’egli vuole aver quella ordinariamente luogo, un uomo savio arriva con facilità ad intendere lo spirito, e la sostanza: ma quando si deve arguire la mente del Legislatore da diverse decisioni fatte sopra casi particolari, allora le Decisioni vogliono essere molte per necessità, acciocchè si possa conoscere i precisi casi, per li quali furon fatte, e le ampiazioni, o limitazioni, che vi hanno da entrare: e ciò non ostante egli è ancora facile lo andare errato, di modo che non si giunga a comprendere almeno in tutta la sua estensione l’intendimento ed il fine del Legislatore. Sicchè questo metodo osservato per ordine di Giustiniano nel compilare il corpo del giure, dovea per inevitabile conseguenza produrre un infinità di Leggi: Ma la moltitudine delle Leggi è


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