Vai al contenuto

Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/85

Da Wikisource.

Leggi Romane. 81


A ciò si aggiugne un altro male ancora, ed è, che le ragioni nelle leggi espresse, sono talvolta così oscure, e così sottili, che non c’è uomo che le possa capire.1 Or da tutti questi disordini molti malanni nascono, e primieramente che a Leggi tali niuna venerazione, e niuna ubbidienza si presta; in secondo luogo, che altri prende da quelle motivo di cavillare, e vi trova delle armi per impugnare la giustizia, e l’equità; Finalmente molte limitazioni, ed ampiazioni delle altre leggi restano per quella cagione all’oscuro, come da dotti autori diffusamente fu dimostrato.2

V. Il metodo prescritto dall’Imperadore Giustiniano nel far compilare le Leggi è parimente stato cagione di diversi altri, e ben gravi disordini. Trovandosi in quel tempo una immensa quantità di libri dagli antichi Giurisconsulti sopra varie materie scritti, e così una infinità di Editti dei Magistrati, e di ogni sorta di Costituzioni degl’Imperadori sopra diverse materie, e quistioni emanate, i Compilatori ebbero da Giustiniano l’ordine di cavare da’ libri de’ Giureconsulti, dagli Editti, e dalle Costituzioni suddette tutti que’ passi, che stimavano poter cadere in acconcio ad esser collocati nella nuova Compilazione, ed a poter servire di decisione, e Legge. E però in vece che Giustiniano avesse formato egli medesimo quelle Leggi, che avesse giudicato a proposito, egli diede l’autorità di Leggi a quelle risoluzioni, che i vecchj Giurisconsulti,

  1. Bynkerschoeck Libr. 8. Obser. cap. 22.
  2. Idem ibi.

F i Pre-