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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/84

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80 Difetti delle

appartiene a colui, che l’ha nel suo oro legata, facendosi quì servire l’oro come cosa principale, e la gemma come un semplice accessorio, l. 19. §. 13. de aur. arg. Leg. 1. il che alla ragion naturale manifestamente ripugna, perchè facilmente si può ritrovare dell’oro dell’istessa qualità, ma non già una gemma, la quale per la sua rarità, grossezza, ed altre qualità può essere spezialmente cara al suo padrone di modo, che per cosa del mondo non ne voglia restare privo. Così troverassi ancora, che quando altri abbia eretta una fabbrica su d’un terreno proprio d’un altro, il quale egli abbia stimato appartenere a se, il fabbricante di buona fede non possa dal padrone del terreno ripetere le spese fatte nell’alzare la fabbrica, quando non si trovi più nel possesso di quel terreno, su cui ha fabbricato, la qual ragione all’incontro gli competirebbe per modo di eccezzione, quando egli fosse al possesso della casa, e del terreno, allorchè il padrone gliene domanda la restituzione. Ma siccome questa cosa è stata trovata troppo ingiusta, così i nostri pratici hanno ad un tal fabbricatore di buona fede conceduta l’azione ex æquitate. Di somiglianti esempj di leggi ingiuste se ne trovano a migliaja: ma possono bastare gli addotti per far già abbastanza comprendere, che su ragioni troppo irragionevoli, ed ingiuste sono sondate parecchie leggi, come per rispetto a quelle, che sono comprefe nel titolo de acquirendo Rerum Dominio viene chiaramente dimostrato dal Tommasio nella Dissertazione de pretio affectionis in res fungibiles non cadente, e dell’Eineccio nel suo Jus Nat. et Gent. cap. 9.


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