Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/83

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Leggi Romane. 79


Eppur coteste si belle decisioni furono poi ciò non ostante dai Compilatori copiate, ed inserite nel corpo delle Leggi, come, per non dilungarci troppo, proveremo per ora col solo esempio delle Legge 14. D. de Transactionibus, la quale il dottissimo Noodt1 ad evidenza dimostra essere opposta alla ragione, ed ai primi principj del giure: e poi viene conchiudendo così: Hæc quo magis considero, eo magis censeo, Scævolam non ex animi sui sententia respondisse; sed ut amico rem gratam, acceptamque faceret, a jure certo longius, quam oportebat, recessisse.

Chi con una sola scorsa d’occhio vuol vedere una folla di leggi; dove per ragioni frivole, ed irragionevoli cose apertamente ingiuste si stabiliscono, apra il titolo delle Pandette de Acquir. Rer. Domin. ed il suo consimile nelle Istituzioni de Rer. Divis. Ivi troverassi per cagione di esempio, che la scrittura deve cedere alla carta, cioè, che se altri avrà scritto una cosa anche d’importanza su di una carta, che appartenga ad altrui, il padrone della carta avrà ragione di prendersi la sua carta insieme con quello, che sopra vista scritto l. 9. §. 1. De Acq. Rer. Dom. §.30. Inst. eod. Laddove ogni ragion vuole, che la carta debba cedere alla scrittura, perchè poco importa al suo padrone, se esso abbia quella od un’altra simile carta, ed all’incontro troppo può importare allo scrittore, che la sua scrittura gli resti, o che non sia all’altro uomo fatta palese. Così troverassi, che la gemma d’un altro

  1. Lib. 2. Probab. cap. 2. et in Tract. de Pact. et Transact. cap. 22.

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