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Pagina:Pilati - Ragionamenti intorno la legge naturale e civile, 1766.djvu/98

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94 Difetti delle

quilia. Ognuno sa, che secondo le Interpretazioni de’ prudenti ne’ contratti non ogni danno deve dal danneggiatore essere risarcito; ma che si distingue fra la colpa grande, lieve, e lievissima, e che giusta la varia natura de’ contratti ora si refa il danno dato per colpa lievissima, ora soltanto il cagionato per colpa lieve, ed ora anche quello unicamente, che da qualche colpa grande fu prodotto. Ma all’incontro la Legge Aquilia comanda, che ogni danno debba venir dal danneggiante rifatto, toltone quello, che dal mero caso senza la menoma colpa altrui sia venuto. Laonde quì nasce la quistione, se quesa disposizione debba avere luogo anche ne’ contratti: e come avvenir suole nelle quistioni legali, chi tiene l’affirmativa, e chi la negativa:1 il che effetto è della sciocchezza de’ Compilatori, i quali non ci hanno avvisati, quale sia, e debba essere la mente della Legge Aquilia, ed a quali azioni, od ommissioni dell’uomo quella si estenda. E però per cagione di costoro le Leggi Romane di oggidì vanno cariche di un altro non poco nocevole, ed incommodo difetto.

X. Chi bada alla naturale condizione degli uomini di essere su le medesime cose ben sovente di differenti pareri: chi sa, come buona parte degli antichi Giurisconsulti, da’ libri de’ quali tratte sono le Leggi de’ Digesti, divisi erano in due fra di se contrarie fette, l’una de’ Sabiniani, e l’altra de’ Proculejani; e chi finalmente considera,

  1. V. il Covarruv. de Matrim. c. 6. §. 8 n. 18. Caballin. Track. de eo, quod interesf num. 180. Zoes. ad Digest. lib. 9. tit. 2. num. 9.

come