quilia. Ognuno sa, che secondo le Interpretazioni
de’ prudenti ne’ contratti non ogni danno deve
dal danneggiatore essere risarcito; ma che si
distingue fra la colpa grande, lieve, e lievissima,
e che giusta la varia natura de’ contratti ora si
refa il danno dato per colpa lievissima, ora
soltanto il cagionato per colpa lieve, ed ora anche
quello unicamente, che da qualche colpa grande fu
prodotto. Ma all’incontro la Legge Aquilia
comanda, che ogni danno debba venir dal
danneggiante rifatto, toltone quello, che dal mero
caso senza la menoma colpa altrui sia venuto.
Laonde quì nasce la quistione, se quesa disposizione
debba avere luogo anche ne’ contratti: e come
avvenir suole nelle quistioni legali, chi tiene
l’affirmativa, e chi la negativa:1 il che effetto è
della sciocchezza de’ Compilatori, i quali non ci
hanno avvisati, quale sia, e debba essere la
mente della Legge Aquilia, ed a quali azioni, od
ommissioni dell’uomo quella si estenda. E però per
cagione di costoro le Leggi Romane di oggidì
vanno cariche di un altro non poco nocevole, ed
incommodo difetto.
X. Chi bada alla naturale condizione degli
uomini di essere su le medesime cose ben sovente
di differenti pareri: chi sa, come buona parte
degli antichi Giurisconsulti, da’ libri de’ quali
tratte sono le Leggi de’ Digesti, divisi erano in due
fra di se contrarie fette, l’una de’ Sabiniani, e
l’altra de’ Proculejani; e chi finalmente considera,
- ↑ V. il Covarruv. de Matrim. c. 6. §. 8 n. 18. Caballin. Track. de eo, quod interesf num. 180. Zoes. ad Digest. lib. 9. tit. 2. num. 9.