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pedendo lo smercio delle contraffazioni, altrimenti la tutela accordata dalla Legge non sarebbe effettiva.
Sulle conformi conclusioni del pubblico Ministero e veduti gli art. 31 e seguenti della citata legge, 74 Cod. Pen. e 142 Cod. Proc. Pen.
ORDINA
Il sequestro di tutti gli esemplari delle contraffazioni delle opere letterarie sopraindicate, i caratteri differenziali delle quali contraffazioni dalle vere edizioni emergono dal seguente specchio contrassegnato dall'Uffizio.
- Bologna 29 settembre 1881.
Firmati:
IL GIUDICE ISTRUTTORE
G. VITALI
A. Buttazzi Vice-Canc.
Copia conforme al suo originale per uso d'Uffizio.
- A. Buttazzi Vice-Cancelliere.