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Pagina:Prato - Appunti di giurisprudenza bancaria in Inghilterra - 1899.pdf/17

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mancato pagamento (57. 2).[1]

Una cambiale è liberata (discharged) quando è pagata debitamente dal trattario od accettante.

Non lo è quando è pagata da un girante o dal traente, a meno che si tratti di una cambiale di favore fatta a loro vantaggio (59).

S’intende inoltre liberata: a) per espressa rinuncia del possessore; b) per esser tornata tra mani dell’accettante dopo la sua scadenza; c) per cancellazione fatta dal possessore (61, 62, 63).

Quando poi un banchiere paga in buona fede una tratta, egli non è obbligato a verificare se la firma dell’accettante o dei giranti sia falsificata o fatta senza autorizzazione (60).

L’alterazione di una cambiale le toglie ogni validità; non però rispetto ai diritti di un possessore di buona fede, se l’alterazione è materiale e non apparente (64).[2]

Quando una cambiale è protestata per mancata accettazione o per maggior sicurezza e non è scaduta, qualunque persona estranea ad essa può, col consenso del debitore, intervenire ed accettarla per salvar l’onore del traente

o di qualunque altra persona responsabile.

Un’accettazione infatti può espressamente limitarsi ad una parte della somma e deve esser espressa con determinate formalità (65. 1, 2, 3, 4, 5).[3]

L’accettante per onore si sostituisce negli obblighi e nei diritti alla persona di cui perde il posto (66, 67. 1, 2, 3). Una cambiale può anche esser pagata per onore quando è protestata per mancato pagamento (68).

Se una cambiale viene smarrita, il traente può venire obbligato ad accordarne un’altra, colle debite garanzie, nel caso la perduta si ritrovasse (69).

Quando più lettere di cambio fanno parte di una serie numerata e collegata, il complesso di esse forma una sola cambiale. Possono però le singole parti venire negoziate e considerate come effetti indipendenti (71. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Per le cambiali fatte all’estero impera in tutta la sua larghezza il locus regit actum (72. 1, 2, 3, 4, 5).

Il chèque è una lettera di cambio tratta sopra un banchiere e pagabile a richiesta,[4] e general-





  1. Per re-exchange s’intende la misura del danno che risulta dal fatto dell’esser stata la cambiale disonorata in un luogo diverso da quello in cui fu tratta o girata. Cfr. Chalmer, Note ed. cit. p. 42 sg.
  2. Questa limitazione viene a mitigare la troppo rigida disposizione della legge precedente.
  3. Secondo le leggi Ing. 15, 65, Franc. 126-128, Belga 17-19, Ol. 121, Port. 294, 295, Arg. 696 e Chil. 638-640, è perfettamente nell’arbitrio del possessore l’accettare o no una siffatta forma di accettazione. Gli altri cod. invece vogliono si ricorra prima ai bisognatarî. Germ. 56, 57, It. 269, 270, Sviz. 774.
  4. Tale disposizione fu introdotta dalla Camera dei Lordi per mitigare il rigore della legge comune secondo la quale, se la banca avesse fallito prima della presentazione, il traente era sciolto da qualsiasi responsabilità, anche nel caso in cui la banca avesse potuto accordare ai creditori un’altissima percentuale.