| Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
| 33 | 34 |
incrociato in testa sua, mentre il cliente stesso non aveva titolo giuridico al riguardo, il banchiere non è responsabile verso il vero titolare dello chèque pel solo fatto di aver ricevuto tale pagamento (82).[1]
Nota promissoria (paghero cambiario) è un’incondizionata promessa per iscritto fatta da una persona ad un’altra, firmata dal promittente, di pagare a un certo tempo data od a richiesta una determinata somma ad una persona, all’ordine di essa o al portatore (83. 1).[2]
Una nota promissoria è incompleta fino alla consegna al titolare od al portatore (84).
Se una nota pagabile a richiesta è stata girata, deve essere presentata per il pagamento in tempo ragionevole (da determinarsi in base alle speciali circostanze di tempo, luogo e consuetudine), altrimenti il girante rimane sciolto da ogni responsabilità (86. 1, 2).
In generale poi le disposizioni relative alle cambiali si applicano alle note promissorie (89. 1).II.
Le sentenze che mi fu possibile esaminare si possono distinguere in cinque serie principali; comprendendo nella prima quelle che si connettono al privilegio della Banca d’Inghilterra; nella seconda quelle che si riferiscono alle banche ed ai diritti e doveri dei banchieri in generale; nella terza i pronunciati che hanno rapporto alle Società commerciali in quanto riguardano i loro rapporti bancari; nella quarta le decisioni relative alle cambiali propriamente dette; nella quinta infine le sentenze riguardanti i chèques.
Esaminiamole brevemente.
Serie 1.a
(Privilegio della Banca d’Inghilterra)
Emissione. — 1. Qualora qualcuno dei banchieri, i quali, in forza del Bank Charter Act 23, avevano diritto al pagamento per parte della Banca d’Inghilterra di una percentuale annua sui biglietti da essi emessi ed attualmente in circolazione, trasferiscano i loro
- ↑ Questo articolo riproduce il secondo capoverso della s. 12 Crossed Chèque Act 1876 quale fu interpretata dal magistrato nel caso Mathiesson v. London and County Bank. Cfr. Chalmer, Loc. cit., 59.
- ↑ In molti codici la differenza tra campiale e nota promissoria ha cessato di esistere. I codici Germanico 6, Ung. 5 e Sviz. 724 non considerano un effetto come una nota promissoria se il luogo del pagamento non è identico a quello dell’emissione. L’opposto sancisce la legge Scand. 2. Per il Cod. Giap. 117, il solo fatto che fu usata la formula caratteristica della cambiale nell’effetto, gli toglie la qualità di nota promissoria. Per la Francia è a notarsi una importante distinzione stabilita dalla legge fra le due specie di documenti. Una cambiale è sempre considerata come un documento mercantile, quindi soggetto alla giurisdizione delle leggi e dei tribunali commerciali; una nota promissoria lo è solo quando sia usata in un affare commerciale (636, 638). Il Cod. It. non fa distinzione essenziale tra le due specie di documenti (251). Il Vidari nota come nel O. Borchardt, Sammlung der seit dem Iahre 1871 in Aegypten, Belgien ecc. pubblicirten Wechsel Gesetze, Berlino 1883 e nel S. Borchardt, Vollstandige Sammlung der geltenden Wechsel — und Handelsgezetze alterländer, Berlino 1871, non si trovino leggi dove sia mantenuta la distinzione tra cambiale e pagherò cambiario.