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Coll’art. 10 si proibisce a tutti i banchieri (fatta eccezione per quelli che il 6 Giugno 1844 avessero legalmente in circolazione loro propri biglietti di banca) di iniziare una qualsiasi emissione.
E l'art. 11 estende tale proibizione alla tratta, accettazione, fabbricazione ed emissione delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine, delle promesse in pagamento d’argento pagabili a vista al portatore.
Per lo stesso articolo si riconosce il diritto all’emissione di ogni società o compagnia attualmente autorizzata; diritto che non è pregiudicato dal fatto di cambiamenti che possano avvenire nella composizione del personale di detta compagnia, in ragione del trasporto di azioni o dell’ammissione di un nuovo associato o azionista o pel ritiro di uno dei soci o azionisti attuali, purchè il numero complessivo non sia superiore a sei.
Assai importante appare l’articolo 12 col quale si stabilisce che se uno dei banchieri autorizzati all’emissione fa fallimento o cessa di esercitare la professione di banchiere o di emettere biglietti, non potrà in avvenire riprendere l’emissione.
In tal caso la Regina in consiglio potrà autorizzare la Banca d’Inghilterra ad aumentare la propria emissione di una somma corrispondente (art. 5).
Gli articoli dal 13 al 22 stabiliscono le modalità e le garanzie che debbono reggere l’emissioneTra essi è notevole l’art. 16, col quale si prevede il caso della fusione di due o più banche d’emissione.
In tale evenienza i commissari del bollo dovranno verificare l’ammontare delle singole emissioni e la somma di esse si considererà come il limite dell’ammontare dei biglietti che la Banca riunita potrà avere in circolazione.
È inteso che nessuna delle dette banche riunite potrà emettere biglietti dal giorno in cui il numero dei suoi associati od azionisti sorpassi il numero di sei.
L’art. 23 annulla dal 31 Dicembre 1844 tutte le convenzioni private in virtù delle quali molti banchieri autorizzati avevano rinunziato al diritto d’emissione a favore della Banca di Inghilterra.
A partire da quel giorno la Banca stessa dovrà corrispondere ai banchieri suddetti e per tutto il tempo ch’essi vorranno riceverla un’indennità dell’1 % ogni anno, sulla media dell’ammontare dei biglietti della Banca d'Inghilterra emessi dai detti banchieri rispettivamente e rimasti realmente in circolazione.
Tale indennità tuttavia, in virtù dell'art. 25, cesserà di pien diritto col 1º Agosto 1856, se già non cessò per convenzione interve-