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Pagina:Prato - Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI, XVII e XVIII - 1906.pdf/12

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10 G. PRATO


Ducato, reiterato il 4 dicembre da E. Filiberto) in occasione della carestia (1). Analoghe istruzioni impartirono in proposito l'ordine 16 luglio 1571 e le Lettere Pat. 21 aprile 1578, le quali, unitamente a quella delle vettovaglie, prescrivono «la consegna di tutte le bocche, da tre anni in su, a mani dei Vicari, Podestà o Giusdicenti, che si debbono ridurre in quaderno facendo il sommario in fine» e poi spedire al gran Cancelliere « acciocché, esse vedute, si possa fare il calcolo et scrutinio di quello sarà necessario per l’ uso et consumo dei detti nostri popoli», sotto pene a ognuno di 100 scudi e privazione dell’ufficio, e di scudi 10 per ogni capo di casa che si rifiuterà alla consegna (2). Tale obbligazione si rinnova con ordine 2 ottobre dell'anno stesso (3), riconfermato dall’ordine 11 dicembre 1579 (4), e dall’ Editto 2 agosto 1586 del Magistrato dell’Abbondanza, inibente «la dichiarazione delle persone da 3 anni in su, che ognuno si troverà aver nelle case o nel governo loro», sotto pena dei soliti scudi 100, e, per gli insolvibili, anche di tre tratti di corda, o altra ad arbitrio di S. A. (5). Pare tuttavia che siffatte comminatorie, ripetute, per la parte pecuniaria, negli analoghi Ordini, Regolamenti, Editti, e Patenti del 23 ottobre 1586, 12 ottobre 1587, 30 novembre 1589, 5 settembre 1590, 6 dicembre 1590, 17 agosto I591, 22 ottobre 1591, 2 marzo 1593 (6), non si rivelassero in pratica sufficientemente efficaci, dacché ad una severita maggiore si appigliava l’ordine 20 settembre 1595, elevante la multa a scudi 200, oltre a tre tratti di corda in pubblico(7). Il termine fissato alle consegne, che era di soli giorni 3, secondo l'ordine 21 aprile 1578 (8), fu portato a 15 col suddetto ordine 30 novembre 1589

ed i successivi: venne però diminuito ad 8 coll’ Editto 8 agosto 1601 (9), il quale, reiterando l’ingiunzione, prescriveva si dovessero trasmettere, entro tal tempo, tutti i quadernetti al segretario Chiaves, che ne avrebbe formata una generale descrizione.



  1. (1) Cfr. « Relazione di G. F. Morosini del 1570 ». Ibid., serie 2”, vol. VIII, p. 123 e seg. Cfr. i due ordini in Collesione cronologica Editti A. C., tom. Il (1544-69) e III (1556-69).
  2. (2) Cfr. DUBOIN, Raccolta delle Leggi, Editti, Manifesti, ecc. della R. Casa di Savoia fino al 1798, in continuazione di quella del senatore Borelli. tom. XI, vols; po 257.
  3. (3) Ibid., p. 259.
  4. (4) Cfr. A. C,, Colles. editti, IV (1570-79
  5. (5) Cfr. DUBOIN, vol. cit., p. 274.
  6. (6) Cfr. BORELLI, Editti antichi e nuovi dei Sovrani Principi della R. Casa di Savoia. Torino, 1681, parte 3°, lib. 2°, tit. II, p. 613, e Dunorn, vol. cit., p. 276, 282, 284, 289, 295, 300.
  7. (7) Ibid., p. 326.
  8. (8) Cfr. A. C., Editi, IV (1570-79).
  9. (9) Cfr. DUBOIN, vol. cit, p. 353,