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indussero a riemigrare in buon numero verso |’Argentina o l’Africa
occidentale tedesca (1).
IJ problema doloroso dei disoccupati richiamò a più riprese l’at-
tenzione di parlamenti e governi coloniali, i quali furon tratti allora ;
per la prima volta a considerare il fenomeno dell’immigrazione dal
punto di vista degli interessi operai e della preoccupazione di non
accrescere le difficolta tra cui si dibatteva la pubblica assistenza. E
cosi nacque anche qui, da considerazioni d’ordine pubblico aggravate :
da una assidua pressione di classe (l’odio agli stranieri nel ceto ope-
raic esplose pit volte in forme violente), una legislazione anti-migra- i
toria a scopo schiettamente protezionistico del lavoro nazionale. ;
La colonia del Capo si fa iniziatrice del movimento con l’Immi-
gration act del 1902 (2), modificato nel maggio 1903 (3), ed abro-
q gato dal nuovo Immigration act del 1906, tuttora in vigore (4). Per i
questa legge viene proibito lo sbarco alle seguenti classi di immi-
granti, considerati undesirables : i pregiudicati; i mentecatti; le per-
sone viventi della propria o dell’altrui prostituzione; quelle che, per
la mancanza d’ogni mezzo di sussistenza (il minimo é fissato per ora
nella somma di 20 Lst.) si teme possan ricadere a carico dell’assi-
stenza pubblica; gli analfabeti; e gli stranieri, che, per informazioni
pervenute al ministero coloniale da qualche autorita estera risultino
non desiderabili (art. 3). Si eccettuano, oltre i nati e domicilati nel
sud-Africa e quelli che vi servirono in qualche corpo militare, gli i
operai delle categorie il cui bisogno venga espressamente riconosciuto
dal governatore, il quale deve tuttavia tener conto della misura dei Hy
Saiari offerti ai nuovi arrivati e investigare se essi siano forniti d’un
contratto di lavoro che assicuri loro una stabile occupazione per
parte di un imprenditore di buona riputazione (art. 4). Le pene com-
minate ai contravventori sono di 50 Lst. o 3 mesi di carcere, con o
senza lavori forzati, per l’immigrante penetrato in frode; di 100 Lst.
4 (più 20 Ls.t per ogni immigrante dopo i primi cinque) per il capi-
tano e il proprietario (in solido) della nave da cui sbarcarono clan-
destinamente gli undesirables, con facolta di sequestro della nave in
- ↑ (1) Cfr, F. Brunt Gaimator, “ Le condizioni dell’immigrazione italiana nell’Africa del Sud , e Cuirrorp M. Kuicut, * L’immigrazione italiana nella colonia del Capo , j in Emigrazione e colonie, 1906, vol. I], pag. 498 e segg-
- ↑ (2) Cfr. Boll. emigr., 1903, n. 4.
- ↑ (3) Cfr. Boll. emigr., 1908, n. 10.
- ↑ (4) “ Emigr. Inf, Office , Emigration statutes and general handbook, luglio 1908, pag. 63 e segg.