Vai al contenuto

Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/107

Da Wikisource.

- 107 -


indussero a riemigrare in buon numero verso |’Argentina o l’Africa occidentale tedesca (1). IJ problema doloroso dei disoccupati richiamò a più riprese l’at- tenzione di parlamenti e governi coloniali, i quali furon tratti allora ; per la prima volta a considerare il fenomeno dell’immigrazione dal punto di vista degli interessi operai e della preoccupazione di non accrescere le difficolta tra cui si dibatteva la pubblica assistenza. E cosi nacque anche qui, da considerazioni d’ordine pubblico aggravate : da una assidua pressione di classe (l’odio agli stranieri nel ceto ope- raic esplose pit volte in forme violente), una legislazione anti-migra- i toria a scopo schiettamente protezionistico del lavoro nazionale. ; La colonia del Capo si fa iniziatrice del movimento con l’Immi- gration act del 1902 (2), modificato nel maggio 1903 (3), ed abro- q gato dal nuovo Immigration act del 1906, tuttora in vigore (4). Per i questa legge viene proibito lo sbarco alle seguenti classi di immi- granti, considerati undesirables : i pregiudicati; i mentecatti; le per- sone viventi della propria o dell’altrui prostituzione; quelle che, per la mancanza d’ogni mezzo di sussistenza (il minimo é fissato per ora nella somma di 20 Lst.) si teme possan ricadere a carico dell’assi- stenza pubblica; gli analfabeti; e gli stranieri, che, per informazioni pervenute al ministero coloniale da qualche autorita estera risultino non desiderabili (art. 3). Si eccettuano, oltre i nati e domicilati nel sud-Africa e quelli che vi servirono in qualche corpo militare, gli i operai delle categorie il cui bisogno venga espressamente riconosciuto dal governatore, il quale deve tuttavia tener conto della misura dei Hy Saiari offerti ai nuovi arrivati e investigare se essi siano forniti d’un contratto di lavoro che assicuri loro una stabile occupazione per parte di un imprenditore di buona riputazione (art. 4). Le pene com- minate ai contravventori sono di 50 Lst. o 3 mesi di carcere, con o senza lavori forzati, per l’immigrante penetrato in frode; di 100 Lst. 4 (più 20 Ls.t per ogni immigrante dopo i primi cinque) per il capi- tano e il proprietario (in solido) della nave da cui sbarcarono clan-

destinamente gli undesirables, con facolta di sequestro della nave in



  1. (1) Cfr, F. Brunt Gaimator, “ Le condizioni dell’immigrazione italiana nell’Africa del Sud , e Cuirrorp M. Kuicut, * L’immigrazione italiana nella colonia del Capo , j in Emigrazione e colonie, 1906, vol. I], pag. 498 e segg-
  2. (2) Cfr. Boll. emigr., 1903, n. 4.
  3. (3) Cfr. Boll. emigr., 1908, n. 10.
  4. (4) “ Emigr. Inf, Office , Emigration statutes and general handbook, luglio 1908, pag. 63 e segg.