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europei; ma il secondo passò senza opposizioni, perché diretto con-
tro « gli stranieri senza alcuna protezione », cioé gli ebrei.
Aggiunte ad una serie di provvedimenti anteriori, tali misure, relegando il lavoratore israelita in una condizione ea-lege, si fanno interpreti degli odi del proletariato locale, alimentati da pregiudizi religiosi ed etnici non meno che da conflitti di vitali interessi (1). An- che contro i cristiani d’estranea nazionalità d’altronde non mancan disposizioni difensive. La legge 5 marzo 1902 impone agli artigiani, per poter esercitare il proprio mestiere nelle località ove esista una corporazione del medesimo, l’ obbligo di munirsi di un libretto, rila- sciato dal comitato di detta corporazione, che attesti la sua identità, capacita e buona condotta. Il libretto non pud esser ricusato ai cit- tadini dei paesi che accordino ai rumeni reciprocità di trattamento. Ma le formalità di esami, di prove e le dilazioni di termini a cui ven- gon assoggettati costituisce spesso una non lieve vessazione per ope- rai ignari della lingua e sprovvisti di mezzi (2). Accade spesso, d’al- tra parte, che nei lavori in cui sono addetti in maggioranza operai rumeni, questi si coalizzino in guisa da far escludere l’intruso che volesse penetrare in mezzo a loro, forti del disposto all’art. 95 della citata legge, in cui é detto che « in tutte le imprese di lavori pubblici i nazionali saranno, a parità di condizioni, preferiti agli stranieri. L’im- prenditore potrà impiegare questi ultimi soltanto nella proporzione fissata dalla pubblica amministrazione, secondo il genere dei lavori e le regioni dove debbono eseguirsi ». Per gli operai unskilled si ag- giunge a queste difficolta la richiesta del passaporto vidimato dal console rumeno, e d’un permesso di soggiorno (regolamento 2 ago- sto 1900). E” inoltre vietato l’ingresso di squadre 0 comitive di brac- cianti, se costoro non possan provare di avere già lavoro assicurato mediante regolare contratto scritto e se chi li ha arruolati non abbia preventivamente ottenuta speciale autorizzazione dal ministro del- l’interno.
Ove a ciò s’aggiunga la facoltà di espulsione arbitraria e illi- mitata, con decreto non motivato, stabilita dalla legge 17 aprile 1884, si dovrà convenire che pochi paesi han spinto ad uguali eccessi il principio di sospettosa gelosia particolaristica, adducente alla risur-
rezione di medioevali istituti.