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c. Martin) (1), Per considerazioni analoghe si decide in un’altro caso
(Preston c. Donohue) che, se un funzionario si forma comunque la
convinzione che un appartenente alla ciurma di una nave sorpreso
a terra é un immigrante proibito, non occorrono prove ulteriori circa
la sua colpevolezza. K, sempre nello stesso senso, si afferma poco
dopo (Ah Yin c. Christie) che un fanciullo cinese, nato casualmente
fuori d’Australia, da genitori legalmente domiciliati nel territorio
federale, non é percid esente dalle disposizioni proibitive contenute
nell’atto (2),
La formidahile barriera di esclusioni, costruita tutta intiera colla subdola ingegnosita di simili espedienti indiretti, si completa poi ; con una serie di vessazioni interne, escogitate nel solo ed eyidente | | proposito di render praticamente incresciosa e malagevole la vita anche ai cinesi gia da tempo stabiliti nel paese, o ai quali non si é i trovato modo di chiuder la porta. |
Di insidie e quisquiglie regolamentari rivolte a tale scopo un 4 estraneo all’ambiente australiano difficilmente avverte la presenza ll tra i meandri dei cavillosi provvedimenti d’igiene o di polizia in cui i si dissimulano; ma non percid essi costituiscono, in questa guerra, : un’arma meno efficace. Pi d’uno assai curioso ne cita Albert Métin, quali la legge di Vittoria (1896) che vieta il lavoro prima delle 7,30 0 dopo le 17 e stabilisce un riposo settimanale di 40 ore consecutive nelle sole due industrie esercitate quasi totalmente dai gialli: Peba- nisteria e la lavanderia: V’atto della Nuova Galles che sottopone a rigorosa ispezione tutte le officine in cui lavorino due o pit cinesi; quello di Vittoria, per virth del quale tutti gli oggetti fabbricati da lavoratori asiatici devon recare un marchio speciale, evidentemente a destinato ad additarli al boicottaggio popolare (3); il provvedimento
della stessa colonia che, nella creazione degli Special boards incaricati
- ↑ (1) Nel fatto si verificd che, nel triennio 1902-904, appena 32 asiatici riuscirono a passare l’esame prescritto, e uno soltanto dal 1905 in poi.
- ↑ (2) Cfr. P. S. Expersuaw and P. P. Onpen, The exclusion of Asiatic immigrants in Australia, cit.
- ↑ (3) E vero che, in pratica, cid danneggio poco i cinesi. Un mercante austra- liano, ufficialmente interpellato, dichiarava in proposito: “ Se l’articolo cinese costa il 5 °/, di meno, si puo essere sicuri che il cliente lo sceglie sempre, a dispetto del marchio. E il prezzo che decide. Quanto al patriottismo, non ha nulla a che vedere col commercio dei mobili, che é un affare di tasca, pocketism ,. Cfr. Bul- letin of the Bureau of Labor, di Washington, n. 56, gennaio 1905. Anche la impo- sizione del salario minimo in Victoria, che si sperava dovesse riuscire all’elimina- zione del lavoro inferiore, e quindi del cinese, non ebbe a tale riguardo efficacia di sorta. Cfr. S. e B. Wesx, La democrazia industriale (trad. ital.) in “ Biblioteca dell’Economista ,, serie V, vol. 7°, pag. 32 n.