Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
- 24 - |
Forte di questa autorizzazione il Congresso non tardé a valersene
nel modo pit contrario allo spirito, se non alla lettera, dei patti stessi,
sospendendo l’immigrazione per venticinque anni. Li ridusse a dieci
la legge 6 maggio 1882, dopo che l’energico, ripetuto intervento del
veto presidenziale ebbe impedita l’esecuzione integrale delle draco-
niane misure. Ma importante, per quanto incompleto, successo della
tendenza proibizionistica non bastd a calmare !’odio anti-mongolico,
il quale, inasprito anche dalla sopravvenuta crisi nel mercato del
lavoro, si manifestd, nel 1886, in persecuzioni selvaggie e in barbari
attentati, impunemente compiuti colla tacita complicita dei poteri
locali. E fu allora che il Celeste Impero, preoccupato del pericolo a
cui eran esposti i suoi nazionali, che la fede dei trattati non valeva
a difendere, dopo aver prese esso stesso alcune misure contro lesodo
verso l’America, si mostro disposto a stipulare nuovi patti che con-
sentissero agli Stati Uniti piena liberta di legiferare in materia. Anti-
cipando i quali, il presidente Cleveland sanzionava la prima legge
di esclusione vera e propria, recante la data del 13 settembre 1888.
Con essa si vietava l’ingresso a tutti i cinesi che non fossero fun-
zionari, insegnanti, mercanti o viaggiatori per diporto, e per di più
non risultassero debitamente autorizzati dal loro governo e muniti
di certificati di identificazione dei consoli americani dei porti di im-
barco. Ai cinesi residenti agli Stati Uniti e temporaneamente assentati
era precluso il ritorno, a meno che vi avesser lasciata la famiglia o
una proprieté del valore almeno di 1000 dollari. In quest’ultimo
caso soltanto potevan rientrare, entro il termine massimo di un anno.
Non andò molto pero che le disposizioni di quest’atto si rive- larono praticamente abbastanza inefficaci, per la facilita delle frodi a cui davan luogo. Onde nel 1892, scadendo l’esclusione decen- nale dianzi accennata, il cosi detto Geary act, nel rinnovarla per un’altra decade, stabiliva che tutti i cimesi residenti agli Stati Uniti fosser chiamati a giustificare, con la produzione di titoli regolari, la loro legale presenza nel territorio federale, deportandosi senz’altro tutti quelli che non fossero in grado di dimostrare, con la testimo- nianza almeno d’un bianco, un diritto di residenza preesistente alla promulgazione della legge. Le supreme corti proclamarono in pit casi perfettamente costituzionale questa straordinaria inversione del- Vonere della prova. Dichiararon invece inammessibile un articolo che comminava ai contravventori la pena d’un anno di lavori forzati, da scontarsi, senza formalita di giudizio, prima dello sfratto. L’anno seguente un nuovo trattato decennale con la Cina, san- zionando nel complesso le disposizioni del Geary act, restituiva pero
la facolta del ritorno ai lavoratori cinesi dimoranti agli Stati Uniti e