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Pagina:Prato - Il protezionismo operaio - 1910.pdf/8

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moltiplicate agevolezze all’acquisto di terre costituirono, durante l’intero secolo, uno stimolo efficace al bramato arrivo dei coloni1.

Vero è che, fin d’allora, le preoccupazioni del rapido popolamento non soppressero completamente ogni criterio di selezione. I commissari preposti ai servizi dell’emigrazione sovvenzionata per conto dei vari governi d’Australia, seguendo le direttive esplicitamente tracciate dai decreti instituenti le loro funzioni, adottaron sempre severe norme di scelta, nell’intento di non ingombrare le colonie di individui inetti al lavoro e incapaci di provvedere alla propria sussistenza, e talora anche nello scopo di correggere la sproporzione dei sessi, prodotta dalla deportazione dei convicts e aggravata dal repentino afflusso dei cercatori d’oro. Precauzioni non minori vediamo adottate nel Canadà, dove tutti gli sforzi convergono alla formazione d’un popolo di coltivatori robusti, provenienti da regioni di clima non troppo diverso, e possibilmente dotati di un sufficiente peculio di impianto2.

Ma, nel complesso, può ritenersi che, dal 1830 fino ad oltre il 1880, base prevalente della linea di condotta delle nuove società verso gli immigranti fu il concetto dell’utilità incontestabile di un forte in-



  1. Agli Stati Uniti veri incoraggiamenti legislativi all’immigrazione s’ebbero soltanto nell’occasione della guerra civile, per la penuria di lavoratori, cagionata dagli ingenti reclutamenti. L’atto 4 luglio 1864, c. 246, 13 Stat. 385 provvide in conseguenza che gli stranieri sbarcati agli Stati Uniti fossero esenti dal servizio militare, che loro fossero accordate speciali agevolezze per il viaggio ed il collocamento e che speciali funzionari curassero la loro tutela. Cessato il bisogno, tali disposizioni furono revocate dall’atto 30 marzo 1868, c. 38, 15 Stat. 58. La legislazione dei singoli Stati offre pure esempi assai frequenti di provvedimenti intesi ad attirare abili ed utili coloni, a mezzo particolarmente di commissari a tal uopo inviati nei porti dell’Unione o all’estero. Cfr. in proposito Prescott F. Hall, Immigration and its effects upon the United States, New York, 1906, pag. 202 e segg. Scopi indirettamente protettivi ebbero pure i numerosi atti regolanti, dal 1819 in poi, il trasporto marittimo degli immigranti, agli effetti umanitari ed igienici. (Carriage of passengers acts, 1819, 1847, 1848, 1849, 1855, 1882): come pure la Convenzione 22 febbraio 1868 colla Germania per la naturalizzazione dei rispettivi sudditi (Cfr. Bollettino dell’emigrazione, 1904, n. 7), e la Convenzione 20 settembre 1870 con l’Austria— Ungheria circa l’emigrazione reciproca dei due Stati.
  2. Caratteristica in tal senso è l’opposizione vivissima sorta in tutte le colonie, tranne il Canadà, quando, nel 1886, la National association for imfroving the State directed colonisation presentò al Parlamento inglese un vasto piano di emigrazione ufficiale, da promuoversi da apposite compagnie sotto la garanzia dello Stato. Dovunque i governi coloniali rifiutarono nel modo più reciso di ricevere immigranti che non avessero scelti essi stessi, a mezzo dei loro agenti nella Gran Brettagna. Cfr. Bodio, Sulle condizioni dell’emigrazione e sulle istituzioni di patronato degli emigranti, Roma, 1894, pag. 30.