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primo congresso internazionale di criminologia 947

Art. 11 — Il voto ha luogo per appello nominale in tutti i casi in cui è reclamato da almeno sei congressisti nelle sezioni e da almeno venti congressisti nell’Assemblea generale.

Art. 12 — Nell’Assemblea e anche nelle sezioni possono essere esclusi dal voto i congressisti che non hanno firmato la lista di presenza prima della chiusura della discussione.

Art. 13 — I segretari dell’Assemblea generale e quelli delle sezioni tengono un processo verbale che indica l’ordine e l’oggetto delle deliberazioni e i risultati dei voti.

Art. 14 — Nessuna proposta fuori delle materie in programma, nessuna lettura di memorie o di note può essere fatta all’Assemblea generale o alle sezioni senza il consenso del Presidente del Congresso.

Art. 15 — La durata di ogni discorso non dovrà sorpassare i dieci minuti. Gli oratori non potranno parlare più di due volte sul medesimo oggetto a meno che la sezione o l’Assemblea, consultate dal Presidente, non decidano diversamente.

Art. 16 — Lingue ufficiali del Congresso sono l’italiano, il tedesco, il francese, l’inglese, lo spagnolo.

Su richiesta, i discorsi pronunciati in una di queste lingue saranno tradotti in italiano e in francese.

Ogni oratore può prendere la parola in altra lingua se è in grado di assicurare la traduzione del suo discorso in italiano e in francese.

Art. 17 — Per assicurare l’esattezza e facilitare la pronta pubblicazione del resoconto, gli oratori sono invitati a rimettere al Comitato di organizzazione, nel più breve tempo possibile, la parte essenziale del proprio discorso o almeno delle note che possano guidare le persone incaricate di preparare il materiale destinato alla stampa.

Art. 18 — Il Presidente del Congresso decide in ultima istanza su quanto non è previsto nel presente regolamento.