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946 rivista di diritto penitenziario

IL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO


Art. 1 — Sono ammessi al Congresso tutti coloro che si occupano, nella scienza e nella prassi, delle questioni comprese nel programma del Congresso. Essi ricevono una tessera personale di congressista.

Art. 2 — Partecipano alle sedute pubbliche i soli congressisti. Essi hanno l’obbligo di esibire la propria tessera personale all’ingresso dei locali del Congresso.

Art. 3 — I lavori del Congresso sono svolti in tre sezioni, ciascuna delle quali tratta una o più questioni iscritte nel programma del Congresso.

Art. 4 — I congressisti scelgono la sezione alla quale desiderano appartenere. Tuttavia il congressista può prendere parte ai lavori di più sezioni.

Art. 5 — La discussione in ciascuna sezione preceduta da un riassunto dei rapporti presentati, con le proprie conclusioni, dal relatore generale prescelto per ciascun tema dal Comitato di organizzazione del Congresso. Questo può prescegliere anche più relatori generali per lo stesso tema.

Terminata la discussione, la sezione approva un rapporto con conclusioni motivate e presceglie un relatore che Io presenti all’Assemblea generale.

Art. 6 — Tutti i rapporti, documenti, notizie, proposte sono distribuiti alle sezioni che trattano il tema al quale essi si riferiscono.

Art. 7 — L’Assemblea generale e le sezioni si riuniscono nei giorni, nelle ore e nei locali indicati nel programma dei lavori.

Il Presidente del Congresso può apportare al programma le modificazioni che crede opportune.

Art. 8 — I membri firmano la lista di presenza che è depositata all’ingresso del locale destinato alle sedute.

Art. 9 — Il Presidente dirige le discussioni e ha la polizia della seduta; egli pronunzia gli ordini del giorno.

Art. 10 — L’Assemblea vota, dopo la discussione, sulle conclusioni delle sezioni presentate dai relatori.

Ogni progetto d’emendamento a queste conclusioni deve essere redatto per iscritto e firmato dal suo autore e da almeno venti congressisti e deve essere depositato presso la Segreteria del Comitato organizzatore, il quale lo sottopone all’Assemblea.