Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/43

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argento, e da 20 franchi o lire in oro e suoi multipli della Francia, del Regno Sardo del Ducato di Parma. Un tanto inconveniente non isfuggì alle paterne cure della Santità di Nostro Signore, siccome vidde l’utilità di adottare una riforma nel sistema generale di monetazione Pontificia. Volendo pertanto il Santo Padre mandare ad effetto la detta riforma e provvedere in un tempo stesso al suddetto inconveniente udito il parere del la Consulta di Stato, e del Consiglio dei Ministri, ha stabilito il principio che il sistema di monetazione decimale, e l’unità monetaria attualmente vigente in Francia, nel Regno Sardo, e nel Ducato di Parma debba quanto prima attivarsi negli Stati Pontificj. Ha ordinato poi che, mentre il Ministero della finanza si occupa per la proposizione della nuova legge onde dalle zecche Pontificie si dia opera alla coniazione delle relative monete, si debba fin da questo momento, per provvedere al bisogno e come misura preparatoria, parificare nel valore la moneta decimale d’oro e d’argento dei tre Stati sovrindicati a quella Pontificia dandole conseguentemente lo stesso estrinseco che trovasi attribuito alla medesima. In esecuzione pertanto della Sovrana volontà si dispone che le monete da cinque franchi o lire in argento, e quella da venti franchi o lire in oro della