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Francia, del Regno Sardo e del Ducato di Parma dovranno avere il corso in ragione le prime di baj. 93 e le seconde di scudi 3. 72, e colla stessa proporzione i loro multipli in oro.
Questa disposizione avrà vigore in Roma dal presente giorno; nelle Provincie del Mediterraneo e delle Marche e nella Legazione di Urbino e Pesaro dal giorno 5; e nelle Legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna dal giorno 6 del corrente mese.
Roma data dalla nostra residenza di Montecitorio li 3 marzo 1848.
Carlo Luigi Arcivescovo di Nisibi
pro - tesoriere generale
Angelo M. Vannini
Commissario generale della R.C.A.