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Sono elettori
1.° I Gonfalonieri, priori, ed anziani delle città e comuni, i sindaci degli appodiati, i consiglieri comunali e provinciali.
2.° Quelli che nel censo sono inscritti possessori di un capitale di scudi trecento.
3.° Quelli che per altri titoli pagano al governo una tassa fissa di scudi dodici annui.
Per la tassa predetta può calcolarsi anche la tassa provinciale, non la comunale o consorziale.
4.° I membri de’ collegi delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato.
3.° I membri dei consigli di disciplina degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.
6.° I dottori di teologia, filosofia o filologia laureati da sei anni; gli avvocati dopo sei anni dalla prima inscrizione nell’albo del loro collegio; i procuratori laureati inscritti definitivamente da sei anni nei ruoli dei loro tribunali; i medici e chirurgi matricolati da sei anni; i notari di rogito esercenti da sei anni; gl’ingegneri laureati da sei anni.
7.° I laureati ad honorem nelle università dello Stato.
8.° I parrochi.
9.° I membri delle camere di commercio.