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Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/95

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10.° I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.

I maestri di arte, con che abbiano a loro costante giornaliero servizio almeno venti operai senza distinzione di sesso.

11.° I capi o rappresentanti di società, corpi morali, instituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al N. 2, ovvero pagano la tassa come al N. 3.

12.° In quei collegi dove raccogliendo i titoli precedenti non si giungesse al numero di 100 elettori, saranno compite le liste, inscrivendo in esse fino al detto numero i possidenti di censo immediatamente inferiori al prescritto, i quali vi abbiano dimora stabile.

Sono eligibili:

1.° Quei che nel censo sono inscritti possessori di un capitale di scudi tremila.

2.° Quelli che per altri titoli pagano al governo una tassa fissa di scudi cento annui.

Per la tassa predetta può calcolarsi anche la tassa provinciale, non la comunale o consorziale.

3.° I membri dei collegi delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato: i membri de’ collegi di disciplina degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.

4.° Gli altri individui enunciati nei numeri 1, 6, 7, 8, 9, 10 dell’articolo antece-