Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 63 — |
10.° I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.
I maestri di arte, con che abbiano a loro costante giornaliero servizio almeno venti operai senza distinzione di sesso.
11.° I capi o rappresentanti di società, corpi morali, instituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al N. 2, ovvero pagano la tassa come al N. 3.
12.° In quei collegi dove raccogliendo i titoli precedenti non si giungesse al numero di 100 elettori, saranno compite le liste, inscrivendo in esse fino al detto numero i possidenti di censo immediatamente inferiori al prescritto, i quali vi abbiano dimora stabile.
Sono eligibili:
1.° Quei che nel censo sono inscritti possessori di un capitale di scudi tremila.
2.° Quelli che per altri titoli pagano al governo una tassa fissa di scudi cento annui.
Per la tassa predetta può calcolarsi anche la tassa provinciale, non la comunale o consorziale.
3.° I membri dei collegi delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato: i membri de’ collegi di disciplina degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.
4.° Gli altri individui enunciati nei numeri 1, 6, 7, 8, 9, 10 dell’articolo antece-