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7. I sergenti maggiori, gli auditori, i forieri maggiori, i capitani di campagna, e tutti gli altri bargelli almeno una volta il dì debbono andare a ricevere i suoi ordini e fare le relazioni. A lui va parimente l’auditor generale, che se ha negozii di gran conseguenza deve conferire col generalissimo e darne parte al mastro di campo generale. Nessun ufficiale può dar sentenza di morte, salvo il generalissimo e il mastro di campo generale. Non si puniscon però gli alemanni, che hanno nelle lor convenzioni di esser giudicati dal lor consiglio che ha leggi particolari; ma nel resto dipendono dal M.o di C. Gen., che anzi possono a lui ricorrere in appello contro le sentenze del lor consiglio, eccetto il criminale, e i delitti pei quali occorre subito castigo a terrore de’ malfattori, specialmente se il reo è trovato sul fatto. Per le sentenze del M.o di C. Gen. non v’è appello, ma se condanna a morte persona qualificata, o un ufficiale, deve darne conto al generalissimo se è sul luogo, e in casi gravi o dubbi deve farlo anche innanzi la sentenza. E questa della giustizia è tanto cosa del M.o di C. Gen che Friedland (Wallenstein duca di Friedland), Collalto e Galasso capi d’esercito non se ne vollero mai imbarazzare. 8. Per conservare l’autorità così necessaria ai capi, onde tenere in ordine una tal macchina, il generalissimo ordinerà bensì ove s’abbia a guerreggiare, se s’abbia a fare assedii o battaglie etc. ma per ciò che risguarda l’ordinar l’esercito in battaglia, metterlo in marcia, passarlo agli alloggiamenti, disporre assedii etc. ciò spetta al M.o di C. Gen. 9. Che se per rispetti particolari non vuole S. A. che l’attuale generale della fanteria (Bevilacqua) sia soggetto al M.o di C. Gen., può privilegiarlo in tempo di pace nella sua persona e non nella carica, senza pregiudicio del M.o di C. Gen., dandogli autorità sui tedeschi, anche per la lingua, dando a lui pure la parola (d’ordine) e qualche onorificenza nella cappella, in carrozza, e per simili cerimonie. Nella guerra no, altrimenti si abolisca la carica di generale della fanteria, o si dia al patto di soggezione al M.o di C. Gen.
Circa l’onorario del M.o di C. Gen., dice:
1°. A calcolo fatto delle spese occorrenti, e senza pensare a lucro, non è possibile una paga minore di 4000 scudi annui, la casa e gli utensili per due anni, a capo de’ quali si può averne acquistati a poco a poco del proprio. 2°. Il Borri ebbe 5000 piastre cinque anni sono dal Granduca. Camillo Gonzaga ha promessa di 5000 scudi veneti, oltre i vantaggi di una compagnia ed altri emolumenti. Se S. A. considera la cosa vedrà che 4000 scudi son pochi, e che i colonnelli tedeschi al suo servizio han molto di più. 3°. Questi 4000 scudi saran pagati o dalla cassa di guerra, o assegnati sopra altri uffici che però li dian liquidi e non disputabili o scontati per qualche emolumento chiaro d’una compagnia di guardia. Emolumento chiaro è quello che si ritrae rettamente, senza pre-