Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/3

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4.

Insorgendo in tempo di detta ricognizione qualche non preveduta contesa per la fissazione della linea con alcuna delle comunità confinanti, non se ne sospenderà perciò il proseguimento; se ne farà bensì risultare da’ giornalieri verbali con una ben chiara relazione. Oltre a che dovrà dimostrativamente delinearsi il sito, o siti controversi colla sposizione delle pretensioni d’ambi i pubblici: e incumberà poscia all’amministrazione, a cui instanza segue la misura, promuoverne senza ritardo la risoluzione giusta il disposto del §. 2 tit. VI del regio Regolamento approvato con patenti dei 6 giugno 1775.

5.

Compiuta per tal modo la ricognizione de’ confini, termini, e linee divisorie, passerà il Geometra coll’indicante del territorio a misurare, e formare colla tavola pretoriana il perimetro con tutta la più minuta esattezza, e secondo le più accertate regole dell’arte, segnando tutti gl’intersecamenti delle strade sì maestre, che vicinali, bealere, o sia roggie, fiumi, torrenti, rivi, ripe, valli, colli, e altre cose, che nell’allineamento incontrar si potessero, senza ommettere di orizzontarli col solito strumento della bussola, apponendo sovra la mappa la rosa de’ venti indicante l’aspetto dell’orizzonte del terreno misurato. E inoltre sarà tenuto di scrivere a lungo la linea le trabuccazioni, che troveransi da un angolo all’altro, con avvertenza di replicarvele sulla mappa parziale, quando l’avrà formata.

 
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6.