Pagina:Regola di S. Agostino per le monache di Santa Caterina della rosa.djvu/66

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Nicolò del titolo di S. Sisto della S.R. Chiesa

Prete Cardinale Spinola Protettore del

Monastero di S. Catterina della

Rosa detta de’ Funari.


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Onsiderando quanto sia stretto l’obligo della Clausura da osservarsi dalle Moniche, che professano vita Religiosa con li voti sostantiali, e solenni di Religione, e quanto venga questa inculcata dal Sacrosanto Concilio di Trento, S. Pio Quinto, & altri Sommi Pontefici, con obligo stretto alli Superiori de’ Monasterij d’invigilare alla osservanza di detta Clausura. Et essendo all’orecchie nostre pervenuto, che nel Monastero di S. Catterina della Rosa, volgarmente detta de’ Funari, che stà sotto la nostra Protettione, ove oltre l’obligo generale, e commune à tutti l'altri Monasteri vi è anco per particolare Istituto resultante dalle proprie Costitutioni riformate dalla s.m. del Cardinal S.Onofrio già Protettore di detto Monastero, oltre il voto particolare, che ciascheduna fa nell’atto della Professione l’obligo d’osservare perpetua Clausura, sia insorto qualche inconveniente pregiudiciale a detta Clausura; Qunidi è che inerendo alle Costitutioni sudette, e Pontificie Bolle, e respettivamente all’ordini altre volte da Noi dati in voce proibiamo a tutte, e singole sì Monache, che Secolari, sì Sudite, che Superiori di detto Monastero introdurre dentro il medesimo alcuna persona delll’uno, e l’altro sesso etiam Regolare, e privilegiato di qualsivoglia età, e conditione senza la precedente dovuta licenza sottoscritta da Noi, ò dal Prelato Deputato di detto Monastero sotto le pene contenute nel Sacro Concilio di Trento, e Bolle Apostoliche a’ Trasgressori della medesima, dichiarando in detta proibitione, e pena essere compresi anco quelli, che vi entrassero senza la detta li-